Entra nella Costituzione il pareggio di bilancio: la legge costituzionale n. 1/2012 approvata la scorsa settimana è stata pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2012.
Il nuovo articolo 81 afferma che «lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all’indebitamento – si legge nella riformulazione dell’articolo 81 – è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali» tra cui sono incluse «gravi recessioni economiche, crisi finanziarie, gravi calamità naturali».
La riforma stabilisce poi (all’articolo 97 della Costituzione) che anche «le pubbliche amministrazioni in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico». Inoltre, l’articolo 119 stabilisce che Comuni, Province, città metropolitane e Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa ma «nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari dovuti all’ordinamento dell’Unione europea».
Il nuovo articolo della Costituzione stabilisce anche che ogni legge che comporti nuovi o maggiori oneri «provvede ai mezzi per farvi fronte» e, con una legge di attuazione, «l’istituzione presso le Camere di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell’osservanza delle regole di bilancio».
E le Camere, infine, avranno una funzione di controllo sulla finanza pubblica in particolare per l’equilibrio tra entrate e spese e la qualità e l’efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni. La legge costituzionale dovrà essere applicata a partire dall’esercizio finanziario 2014.
IL TESTO DELLA LEGGE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE
Il Sole 24 Ore sanità – 24 aprile 2012