I dipendenti a tempo determinato devono godere delle ferie durante il periodo di lavoro e quelle non godute non possono essere monetizzate né utilizzate nel caso di una successiva assunzione a tempo indeterminato presso lo stesso ente, nonché – a maggior ragione- presso un’altra amministrazione. Il personale in comando può, viceversa, godere presso l’ente da cui dipende dei periodi di ferie non goduti nell’amministrazione da cui è stato utilizzato.
Alla base di questa differenza c’è la considerazione che nel primo caso si concretizza una cessazione del rapporto di lavoro, mentre nel secondo vi è solo una modifica nell’utilizzo. Possono essere così riassunte le indicazioni fornite di recente dall’Aran in risposta ai quesiti posti da alcune amministrazioni sulle regole da applicare nella erogazione delle ferie.
Lo stop
Un primo quesito riguarda i periodi di riposo che spettano al personale a tempo determinato, anche a seguito di riassunzione da parte dello stesso ente. Sulla base delle previsioni dettate dal Dl 95/2012, per come chiarito dai pareri del dipartimento della Funzione Pubblica n. 32937 del 6 agosto 2012e n. 40033 dell’8 ottobre 2012, le ferie non possono essere monetizzate, salvi i casi di impossibilità nella fruizione, cioè di ragioni che non dipendono dalla volontà del lavoratore o dell’ente. Queste regole si applicano sia ai dipendenti a tempo determinato sia a quelli a tempo indeterminato, con l’avvertenza che nel caso del personale con un rapporto a termine le ferie vanno godute dopo la loro maturazione.
Sulla base di queste indicazioni, la conseguenza della cessazione di questi rapporti è che viene meno la possibilità di fruizione delle ferie che non sono state godute. Nel caso in cui il dipendente sia assunto a tempo indeterminato presso la stessa amministrazione non vi sono le condizioni minime necessarie perché le ferie possano essere godute.
I «comandi»
Un ulteriore quesito riguarda le ferie non goduteda parte del personale in comando nell’ente che lo ha utilizzato e che rientra alle dipendenze della propria amministrazione. L’Aran evidenzia che in questo caso si è in presenza di un rapporto che non viene interrotto, ma che continua con modificazioni; in altri termini non si dà luogo ad alcuna estinzione. Per cui il dipendente non perde il diritto di godere delle ferie che non ha utilizzato e questo diritto viene esercitato nei confronti del proprio datore di lavoro, anche relativamente a periodi in cui lo stesso era funzionalmente dipendente da un’altra amministrazione.
Viene al riguardo annotata l’inesistenza, neppure in modo implicito, di previsioni contrattuali che vadano in direzione opposta. E inoltre si dà conto del fatto che su questa base si determinano oneri aggiuntivi per l’ente che deve fare godere le ferie al dipendente; il che non costituisce un impedimento all’esercizio del diritto. Al più il Comune che sopporta questi oneri potrebbe chiedere all’altro il rimborso.
IL Sole 24 Ore – 10 febbraio 2016