Un messo notificava addebiti e sanzioni direttamente in ufficio. Comune e segretario comunale condannati a risarcire una lavoratrice per violazione della privacy. E’ una sentenza con pochissimi precedenti quella pronunciata nei giorni scorsi dal giudice del tribunale civile Federica Sacchetto, nell’ambito dell’estenuante braccio di ferro che vede contrapposti dal lontano 2008 l’amministrazione comunale di San Giorgio delle Pertiche e la dottoressa Patrizia Tonello, impiegata con funzioni di responsabile di area.
La dipendente comunale si è rivolta al tribunale lamentando l’illecito trattamento dei suoi dati personali. In particolare, nel corso degli anni, le sono stati comunicati addebiti e sanzioni disciplinari con una procedura irrituale. L’amministrazione di San Giorgio di Pertiche consegnava i provvedimenti agli uffici comunali di Vigodarzere, paese di residenza dell’impiegata. Era quindi il messo a notificarle i provvedimenti a domicilio, anche in presenza dei suoi familiari.
Il ricorso di Patrizia Tonello, assistita dagli avvocati Francesco Rossi e Maria Luisa Miazzi, è stato ritenuto fondato. Il giudice ha accertato la violazione delle disposizioni di legge in materia di riservatezza per l’indebita diffusione di dati personali, particolarmente sensibili, condannando l’Amministrazione di San Giorgio delle Pertiche e il segretario comunale con funzioni di direttore generale Michele Iandolo a risarcire la dipendente, in solido tra loro, con 5.000 euro, oltre alle spese legali, per lesione della privacy e della reputazione personale.
Comune e segretario, difesi dagli avvocati Rodolfo Romito e Vincenzo Eterno, dovranno inoltre astenersi in futuro dal compiere comunicazioni alla lavoratrice con le modalità fin qui utilizzate. Il modus operandi scelto dal dottor Iandolo, e avallato dal sindaco Katia Zorzi, risulta infatti in palese contrasto con le linee guida del Garante della privacy: le comunicazioni di addebiti e sanzioni disciplinari vanno effettuate adottando le misure più opportune per evitare che dati personali e sensibili vengano a conoscenza di altre persone.
«La violazione della norma – scrive il giudice – appare ravvisabile sotto il profilo della comunicazione degli atti a un soggetto terzo, e cioè al Comune di residenza della lavoratrice». La consegna dei documenti avrebbe dovuto essere effettuata da un ufficio appartenente all’ente da cui dipende la dottoressa Tonello o, in caso di impossibilità di recapito diretto, tramite una raccomandata con avviso di ricevimento, e quindi con la consegna in busta chiusa da parte del servizio postale.
«Con il coinvolgimento di un ente estraneo al procedimento disciplinare – recita ancora la sentenza – sono state violate elementari regole di correttezza, portando gli atti a conoscenza dei funzionari che li hanno protocollati e consegnati». Il contenzioso potrebbe comunque non essere ancora concluso: nel caso in cui sindaco e segretario comunale scegliessero di risarcire la lavoratrice con risorse pubbliche potrebbero profilarsi responsabilità di natura contabile.
Il Gazzettino – 20 gennaio 2014