Il termine ultimo per la presentazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 da parte delle pubbliche amministrazioni, inserito all’interno del Piao, slitta al 30 aprile 2022. Questo al fine di consentire ai responsabili della Prevenzione di svolgere le attività necessarie per predisporlo, tenendo conto anche del perdurare dello stato di emergenza sanitaria. Lo ha stabilito il Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione.
Per adempiere alla predisposizione dei piani, ci si potrà avvalere delle indicazioni del Piano Anticorruzione 2019-2021. Al fine di agevolare la stesura, Anac ha predisposto un vademecum valido sia per la predisposizione dei Piano Anticorruzione, sia della sezione del Piao dedicata alle misure di prevenzione della corruzione. Il vademecum sarà illustrato dall’Autorità il 3 febbraio tramite un evento pubblico online. L’Anac ha precisato che ciascuna amministrazione potrà anticipare l’adozione di specifiche misure, laddove, anche sulla base del monitoraggio effettuato, dovesse ritenerlo necessario ai fini dell’efficacia dell’azione di legalità. Le amministrazioni che saranno pronte all’adozione del Piano prima della data del 30 aprile 2022, potranno quindi provvedere all’adozione immediata.
OPINIONI – Piano integrato di attività e organizzazione» che verrà
Il Piao punta a rafforzare «la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale all’attuazione del Pnrr». Ma per ora è tutto sulla carta
Anna Corrado, il Corriere della Sera. L’obiettivo è ambizioso: il Piao (Piano integrato di attività e organizzazione) è una delle misure centrali per il rafforzamento della «capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)», previste dal decreto legge 80 dello scorso giugno.
E l’idea di fondo è buona: eliminare parte dei numerosi piani, almeno una ventina, che negli ultimi due decenni hanno segnato la vita delle amministrazioni, nati quasi tutti con l’obiettivo di portare semplificazione, efficienza, organizzazione e visione strategica, ma che in verità hanno significato, quasi sempre, un appesantimento burocratico, senza apportare particolari cambiamenti.
Da giugno, per il regolamento di attuazione e il piano-tipo si sono prospettate già tre date di pubblicazione: dapprima 60 giorni dall’adozione del decreto legge; poi, in sede di conversione, il termine è passato a 120 giorni, ora con il decreto legge Milleproroghe 2022 il termine è slittato al 31 marzo 2022, e ciò nonostante l’intesa già raggiunta sullo schema di piano-tipo in sede di Conferenza unificata lo scorso 2 dicembre. E così in questi sei mesi sul fronte Piao non è accaduto molto, registrandosi solo ipotesi applicative e date di «partenza», segno questo che l’organizzazione delle amministrazioni è cosa più complessa di quella che si immagina e che non basta brandire le logiche del «privato» per cambiare le cose; ogni riforma richiede di essere calata bene negli apparati pubblici e di tenere conto degli assetti in essere per avere credibilità altrimenti rischia di fermarsi a livello di annunci e proclami, per tradursi talvolta solo in tentativi «destabilizzanti».
Le amministrazioni statali e locali dovranno, allora, ancora aspettare per capire come cambia lo scenario «pianificatorio» e quali sono le abrogazioni e gli alleggerimenti che si annunciano da mesi; allo stato la prospettiva non è certamente incoraggiante dovendo esse, con ogni probabilità, continuare a predisporre documenti che al momento del varo del primo Piao (spostato dal 31 gennaio al 30 aprile 2022) potrebbero non essere più richiesti oppure da modificare. Aver lanciato la sfida di un piano risolutivo per l’efficienza delle amministrazioni, facendola cadere ad anno amministrativo-contabile inoltrato, forse non è la scelta più corretta perché rischia di creare più incertezze che semplificazioni sul fronte degli adempimenti esistenti, dovendole stesse districarsi tra più scadenze già dai primi mesi dell’anno.
Il legislatore con il Milleproroghe ha anche previsto che fino al prossimo 30 aprile non si applicano le sanzioni per la mancata adozione del piano della performance, del piano organizzativo del lavoro agile e del piano dei fabbisogni di personale, piani che confluiranno nel Piao.
Tra le sospensioni non si rinviene, invece, quella riferita alle sanzioni per la mancata adozione del piano anticorruzione, forse in ragione della platea di soggetti pubblici e privati coinvolti, ciò implicando, ragionevolmente, che le amministrazioni, nell’attesa, dovranno comunque predisporlo nonostante il Piao all’orizzonte. La scelta di ricomprendere quello di prevenzione della corruzione tra piani che presentano una loro omogeneità, tra attività e organizzazione, non rappresenta, con ogni probabilità, una soluzione di maggiore efficienza perché si tratta di un piano che, sebbene si colleghi a obiettivi di buon amministrazione, si basa sulla mappatura dell’attività amministrativa per rischi corruttivi in uno con l’indicazione di misure per prevenirli, un piano invero che avrebbe potuto mantenere una propria autonomia. Senza tenere conto, poi, che questa scelta potrebbe implicare uno scardinamento del percorso avviato più di 8 anni fa con la legge Severino sulla strada dell’etica pubblica e il rischio forte di creare confusione tra soggetti coinvolti e disciplina applicabile visto che il Piao, al contrario del piano anticorruzione, si applica solo alle pubbliche amministrazioni e non anche agli enti pubblici economici e ai soggetti privati in controllo pubblico.
Se l’idea era anche quella di incidere sul regime di prevenzione della corruzione sarebbe stato più opportuno procedere a una revisione organica di tutta la disciplina, che da tempo aspetta l’attenzione del legislatore. Che non si tratti di un altro topolino…