Inclusione o meno degli oneri dei dipendenti delle società nella base di calcolo dell’incidenza della spesa del personale sulle spese correnti, compiti dei dirigenti nella mobilità, diritti di rogito dei segretari, ambiti di applicazione delle limitazioni ai compensi accessori per gli avvocati ed il personale degli uffici tecnici: sono questi i principali dubbi applicativi sollevati dal Dl 90/2014. Nelle procedure di mobilità volontaria è scomparso il vincolo dei pareri espressi dai dirigenti del settore in cui il dipendente è impegnato e di quello in cui sarà impegnato, e ha formalizzato la necessità del consenso dell’amministrazione cedente. Da qui la domanda: la competenza ad esprimere il consenso è dei dirigenti? E quale è il ruolo dell’organo di governo? Solamente di indirizzo, come sembrano suggerire i principi generali?
Prima delle assunzioni a tempo determinato di durata superiore le amministrazioni devono verificare l’«impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell’apposito elenco». Come si accerta questa impossibilità? Con le procedure previste per le assunzioni a tempo indeterminato dall’articolo 34 bis del Dlgs 165/2001, che non è richiamato? E vi sono sanzioni in caso di inosservanza? Questo vincolo si applica anche alle assunzioni di dirigenti e responsabili ex articolo 110 Tuel e a quelle degli uffici di staff degli organi politici?
Possono essere conferiti ai pensionati incarichi professionali o di componenti di organismi obbligatori, quali i revisori dei conti? E costoro possono essere nominati commissari negli enti locali sciolti? La disposizione vieta il conferimento di incarichi dirigenziali, di consulenza e di componenti gli organi di governo, con esclusione degli assessori. La risposta dovrebbe essere negativa in base al divieto di interpretazioni estensive o analogiche delle disposizioni che limitano le prerogative individuali.
E chi sono i segretari non dirigenti che possono continuare a percepire i diritti di rogito (la cui base di calcolo è stata peraltro ampliata, mentre è stato abbassato il tetto massimo individuale, per cui la misura del compenso percepito in molti piccoli Comuni crescerà), visto che né il contratto né la legislazione lo stabiliscono? Solo quelli di prima nomina? E i segretari che sono in convenzione tra comuni con e senza dirigenti?
Le nuove limitazioni alla incentivazione dei dipendenti degli uffici tecnici si applicano anche nelle Regioni a statuto speciale? In questi compensi devono essere compresi anche gli oneri per l’Irap? E il divieto di percezione si estende, ma non sembra, ai titolari di posizione organizzativa che svolgono compiti dirigenziali?
E come conciliare la nuova volontà legislativa di collegare la erogazione dei compensi accessori per il personale degli uffici tecnici e gli avvocati alla valutazione delle loro attività?
Finora solo uno dei molti dubbi ha trovato una risposta “istituzionale”, peraltro prevedibile: la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Emilia, con il parere n. 172/2014, ha chiarito che l’abrogazione del divieto di effettuare assunzioni negli enti in cui il rapporto tra spesa del personale e corrente supera il 50% trascina la eliminazione della inclusione degli oneri del personale delle società nella determinazione di tale rapporto.
Il Sole 24 Ore – 15 settembre 2014