Giuseppe Salvaggiulo. Per eterogenesi dei fini legislativi, l’accelerazione dei termini per i licenziamenti dei «furbetti del cartellino», il mancato coordinamento con le norme già esistenti e una certa approssimazione nella scrittura dei decreti rischiano di creare un effetto-boomerang. Molti licenziamenti saranno annullati dai giudici. Facciamo l’esempio del dirigente che scopre il dipendente Caio che timbra il cartellino e va a fare shopping. La nuova norma prescrive che l’ufficio disciplinare (Tizio) avvia «immediatamente» il procedimento che deve concludersi entro 30 giorni. Che cosa significa «immediatamente»? Per giurisprudenza significa «senza ritardo». Ma che significa «senza ritardo»? Boh. Se Tizio lo fa dopo due giorni, il licenziamento è annullabile e il furbetto Caio torna al suo posto? Poi c’è l’obbligo di concludere il procedimento disciplinare in 30 giorni (finora erano 120). Altrimenti salta tutto. Ma non è così facile.
Perché il decreto Madia fissa limiti inderogabili sull’avvio e sulla conclusione del procedimento, ma non si cura di tutto ciò che sta in mezzo, lasciando vivere il decreto Brunetta del 2009.
Quel decreto prevede che Tizio, nell’atto di contestazione inviato a Caio, lo convochi per difendersi non prima di venti giorni. Ma i 20 giorni scattano solo dalla ricezione dell’atto da parte di Caio. Esempio: l’atto viene inviato il 1° marzo e ricevuto il 3, la convocazione fissata per il giorno 24, per rispettare il termine previsto a garanzia dell’accusato (altrimenti il giudice annulla tutto). Il 24 Caio si presenta e dice che ci sono testimoni che lo hanno visto entrare in ufficio pochi minuti dopo, da un altro ingresso non monitorato da telecamere. Sarà vero? Bisogna verificare. Ma siamo a cinque giorni dalla scadenza del termine imperativo dei 30 giorni. Altre audizioni, altri controlli. Si può fare, ma basta un intoppo e si supera il 31 marzo. Il licenziamento non è più possibile. Anche perché il licenziamento è un atto recettizio, vale nel momento in cui viene conosciuto dal lavoratore. Se la consegna della lettera avviene il 1° aprile, Caio è salvo.
E se ci sono altri problemi? La notifica della contestazione disciplinare può diventare la tomba di tutte le buone intenzioni. Quanto tempo ci mette un lavoratore a ricevere la lettera? Se la consegna non va a buon fine, la raccomandata viene conservata nell’ufficio postale, dove giace un paio di mesi senza che Tizio lo sappia. Se invece Tizio opta per la consegna a mano, poiché il lavoratore non ha l’obbligo di aprire al messo notificatore la consegna può diventare impossibile. Racconta Sylvia Kranz, la dirigente pubblica con le migliori performance in materia: «Ricordo un lavoratore che deliberatamente non si faceva trovare, non apriva la porta, rincasava sempre in orari diversi. Per stanarlo abbiamo mandato i vigili notificatori in borghese e senza auto di servizio, ad aspettarlo di notte sotto casa».
Al di là dei casi estremi, Caio potrebbe avere un impedimento oggettivo o una malattia. Il decreto non spiega se in tal caso i termini vengono congelati. E non precisa che sorte subiscono i procedimenti avviati, ma non conclusi quando entreranno in vigore le nuove norme. Valgono i termini lunghi o quelli accelerati? L’avvocato di Caio sosterrà che si applica la norma più favorevole al lavoratore, il licenziamento comunicato dopo 30 giorni da ieri è nullo. E se i Caio sono decine, o addirittura 200 come a Sanremo? Il povero Tizio non ce la farà mai a rispettare il termine dei 30 giorni per tutti.
Un conto sono i proclami, un altro le norme, un altro ancora la realtà. Serviranno modifiche parlamentari per evitare l’effetto boomerang.
La Stampa – 22 gennaio 2016