Scatta la rilevazione delle deleghe sindacali trattenute ai dipendenti pubblici sino al 31 dicembre 2011, ai fini del successivo accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali. Dal 1 febbraio 2012 e sino al successivo 29, le amministrazioni pubbliche dovranno inviare telematica mente all’Aran i predetti dati, indicando, tra l’altro, anche l’entità del contributo versato alle organizzazioni sindacali. A renderlo noto è la stessa Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, nel testo della circolare n. 3 pubblicata lo scorso 28 novembre in merito alla misurazione della rappresentatività sindacale ai sensi dell’articolo 43 del testo unico sul pubblico impiego (il dlgs n. 165/2001).
La rivelazione attraverso procedura online. La rilevazione avverrà esclusivamente attraverso una procedura online, resa disponibile nell’area riservata alle pubbliche amministrazione del sito www.aranagenzia.it. All’interno di tale area, sarà disponibile un applicativo, denominato «deleghe sindacali-, in cui il responsabile del processo dovrà trasmettere i dati relativi alle deleghe a partire dal 1 febbraio 2012 e sino al 29 febbraio successivo. La circolare, firmata dal presidente dell’Agenzia, Sergio Gasparrini, precisa che la rilevazione avrà ad oggetto le deleghe sindacali attive alla data del 31 dicembre 2011, ovvero quelle per cui nella busta paga di gennaio 2012 è stata effettuata una trattenuta sindacale. Escluse le Regioni a statuto speciale. Le pubbliche amministrazioni coinvolte nella rilevazioni sono tutte quelle
rappresentate dall’Aran nella contrattazione collettiva nazionale, tranne le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per le quali non si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dall’Aran. Escluse dall’obbligo anche le istituzioni di beneficenza (ex Ipab), le Onlus e, più in generale, le istituzioni e le fondazioni di natura assistenziale di carattere privato. Devono, invece, procedere all’immissione dei dati le aziende pubbliche di servizi alla persona, in quanto enti di diritto pubblico. I dipendenti censiti dall’amministrazione di appartenenza. Scorrendo la circolare, si precisa che nel conteggio dei dipendenti nella cui busta paga viene trattenuta una quota per le organizzazioni sindacali, deve essere indicata la natura della tipologia di lavoro, ovvero se a tempo determinato o indeterminato, mentre i dipendenti in posizione di comando, devono essere censiti dall’amministrazione di appartenenza. Attenzione all’esatta denominazione. Inoltre, nel rilevare che per organizzazioni sindacali devono intendersi esclusivamente quelle di categoria, la circolare evidenzia che le amministrazioni pubbliche devono compilare il form con l’esatta denominazione del soggetto sindacale a favore del quale è effettuata la trattenuta evitando l’indicazione della sigla in forma generica. Infine, occorrerà indicare anche l’importo del contributo sindacale, da esprimere in «valore unitario medio mensile-, con ciò intendendo il contributo versato da un lavoratore a tempo pieno per l’intero mese lavorativo di riferimento della rilevazione, ovvero gennaio 2012.
ItaliaOggi – 29 novembre 2011