Con la sentenza n. 12274/11 la Cassazione ha stabilito che se a seguito di un’operazione chirurgica una paziente contrae un’infezione, non sussiste responsabilità della struttura ospedaliera se l’insorgenza della malattia è riconducibile a un evento imprevisto, non evitabile né imputabile alla condotta dei medici.
Il caso
Durante il ricovero in ospedale nel quale porta a termine la gravidanza, una signora contrae un’infezione addebitabile, a suo dire, all’operazione subita e chiede il risarcimento dei danni. In entrambi i gradi di giudizio la domanda è respinta e la donna propone ricorso per cassazione.
Secondo la donna, stante la natura contrattuale del rapporto tra lei e la struttura ospedaliera, ricade sull’ospedale l’onere di dimostrare che ha eseguito correttamente la propria prestazione e che l’infezione contratta dalla donna sia conseguenza di una causa ad esso non imputabile. A suo parere, l’ospedale non ha fornito una prova valida che lo esonerasse dalla responsabilità e lamenta che la sentenza non abbia considerato queste circostanze.
Il Collegio, però, ritiene infondato il motivo del ricorso: in primo luogo ribadisce il principio di diritto in base al quale in caso di prestazione professionale medica in struttura ospedaliera resta a carico del debitore l’onere di dimostrare che la prestazione è stata eseguita in modo diligente, e che l’adempimento inesatto sia stato determinato da un evento non prevedibile e non prevenibile con la diligenza qualificata.
Ciò premesso, osserva che la sentenza impugnata, rilevata la natura contrattuale del rapporto, ha tratto le dovute conseguenze e si è avvalsa delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio per ravvisare una situazione non riconducibile a difetto di diligenza o perizia dei sanitari, perché al contrario si è in presenza di una causa di esonero della responsabilità contrattuale. La Corte territoriale, infatti, ha ricondotto l’infezione ad un evento imprevisto che non si può imputare alla condotta dei medici. Sono stati ritenuti corretti tanto la scelta dell’intervento chirurgico d’urgenza – ciò che ha costituito la causa mediata dell’infezione – in quanto non differibile nel tempo, tanto la tecnica operatoria utilizzata.
Si è considerato, poi, che l’infezione è stata generata da una complicanza che può verificarsi ma che, statisticamente, con una percentuale così bassa che la sua insorgenza non avrebbe potuto essere prevista ed evitata dai sanitari, adottando la diligenza richiesta nel caso concreto.
La sentenza impugnata, in altre parole, pur non avendo specificamente motivato in merito alla configurazione della causa di esonero da responsabilità per l’ospedale, come lamentato dalla ricorrente, si è avvalsa dell’elaborato peritale per giungere a tale conclusione.
lastampa.it – 2 novembre 2011