Il segretario regionale Fvm-Sivemp, Franco Cicco, ha inviato al direttore generale, al direttore amministrativo e al direttore sanitario dell’Ulss 6 Euganea una nota di precisazione in merito all’orario di lavoro dei dirigenti veterinari in cui vengono richiamate le disposizioni contrattuali che individuano come orario notturno quello compreso tra le ore 22 e le ore 6 e stabiliscono quindi che le 12 ore diurne che il dirigente veterinario deve garantire non possano iniziare prima delle ore 6.
“In merito all’orario di lavoro dei dirigenti veterinari, questo sindacato con la presente intende richiamare alcune norme contrattuali, ai sensi del vigente Ccnl dell’Area della Dirigenza Medico-Veterinaria del Ssn – si legge nella nota -. Il dirigente veterinario, attraverso un’opportuna programmazione e preventiva articolazione degli orari che comportino un impegno orario di 38 ore settimanali, deve garantire la presenza nelle 12 ore diurne feriali”
“Il Dlgs 66/2003 definisce come “periodo notturno” – prosegue – il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. L’articolo 12 dello stesso decreto stabilisce che “l’introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta, secondo i criteri e con le modalità previste dai contratti collettivi, dalla consultazione delle rappresentanze sindacali in azienda aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato all’azienda” e stabilisce all’articolo 13 un criterio di superiorità gerarchica dei contratti collettivi rispetto alle norme generali dettate dallo stesso decreto”
“Il Ccnl dell’Area della Dirigenza Medico-Veterinaria del Ssn del 10 febbraio 2004 individua come orario notturno quello compreso tra le 22 e le ore 6. Ai sensi di legge, tale dettato contrattuale è tuttora pienamente vigente oltreché conforme alla previgente richiamata norma e come tale deve essere applicato. Si evince quindi che le 12 ore diurne che il dirigente veterinario deve garantire non potranno iniziare prima delle ore 6.00” conclude la lettera.
Riferimenti normativi che erano stati richiamati anche nel parere sulle regole in vigore in materia di orari di lavoro e riposi obbligatori dell’Ufficio legale Sivemp, redatto dallo studio legale Zuccarello-Monacis in data 22 dicembre 2015, dove si legge inoltre che “l’orario di lavoro… deve pertanto essere svolto nell’ambito dell’orario di servizio diurno, fatte salve le chiamate in reperibilità (che determinano orario di lavoro cumulabile). Nell’orario di lavoro, stante le definizioni di legge, si ritiene debbano rientrare l’orario di lavoro ordinario, il lavoro straordinario, perciò anche il lavoro attivo reso in reperibilità, oltre a eventuali prestazioni eccedenti l’orario negoziato (Ccnl 3 novembre 2005 articolo 14), le ore di formazione e le prestazioni aggiuntive ex articolo 55 del Ccnl 8 giugno 2000”.
Nota Fvm Sivemp 24 gennaio “Orario di lavoro dei dirigenti veterinari”
A cura Redazione Sivemp Veneto
28 gennaio 2018