C’è reato di frode nell’esercizio del commercio se il responsabile dello stabilimento, nonostante l’impossibilità di effettuare i dovuti controlli sulla composizione del latte, mette ugualmente in commercio il prodotto.
Il caso
Il legale rappresentante di un’industria lattiero casearia, accusato di aver posto in commercio latte fresco pastorizzato adulterato, veniva assolto dal Tribunale di Campobasso perché il fatto non costituisce reato. La sentenza assolutoria veniva impugnata dal P.G. della Corte d’Appello di Campobasso, per il quale ricorrevano invece gli elementi costitutivi del reato, dato che l’imputato – in qualità di legale rappresentante dell’impresa – aveva omesso di effettuare i dovuti controlli sulla lavorazione del latte al fine di verificarne la composizione secondo i parametri previsti dalla normativa in materia. La Cassazione (sentenza 21700/12) accoglie il ricorso e annulla la sentenza con rinvio alla Corte territoriale di Campobasso. In effetti, secondo gli Ermellini, l’imputato – responsabile dello stabilimento – aveva l’obbligo giuridico di accantonare il latte ricevuto dai produttori se, come accaduto nel caso di specie, gli strumenti tecnici necessari ad effettuare i controlli sulla bevanda erano guasti e inutilizzabili. Egli, anziché sospendere la commercializzazione del prodotto sino al ripristino del funzionamento degli strumenti di controllo, lo aveva messo sul mercato, accettando così coscientemente il rischio che il prodotto alimentare fosse messo in vendita anche se privo dei prescritti elementi nutritivi
La Stampa – 20 settembre 2012