Il nuovo decreto con la road map dell’allentamento delle misure restrittive anti-Covid, ridefinisce anche le norme sull’obbligo di vaccino. Incrociandole con la fine del super green pass. Resta confermato al 15 giugno l’obbligo di vaccinarsi, con sanzione pecuniaria di 100 euro per chi non ottempera, per tutte le categorie già coinvolte finora per legge. Con una proroga a fine dicembre per i sanitari (medici e infermieri).
A docenti e forze dell’ordine basta tampone dal 1° al 30 aprile
Quali sono dunque le categorie interessate dall’obbligo di vaccino anti-Covid? Si tratta del personale scolastico e universitario (docenti, presidi e personale Ata) e del personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico e polizia locale (Polizia, Carabinieri, Vigili del fuoco, Esercito, Marina, Aeronautica e Vigili del Fuoco). Oltre che di tutti gli over 50. Per tutte queste persone resta dunque l’obbligo di vaccinazione, compresa terza dose di richiamo, fino al 15 giugno. Con sanzione di 100 euro in caso di inottemperanza. Ma per chi non si vaccina, a partire dal 1° aprile non ci non sarà più la sospensione dal lavoro e dallo stipendio. Per lavorare sarà infatti sufficiente il green pass base (basterà il tampone).
L’obbligo di vaccino è invece esteso fino al 31 dicembre 2022 per il personale sanitario (medici e infermieri) e i lavoratori di strutture ospedaliere e Rsa. Solo a queste ultime categorie si continuerà ad applicare la sanzione della sospensione dal lavoro, che scatta in caso di mancata vaccinazione.
Le regole per l’università
Anche per i docenti universitari (oltre che per quelli della scuola), dal 1° al 30 aprile basterà il green pass base per lavorare. È esteso fino al 30 aprile l’obbligo di green pass base per gli studenti universitari e per «chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie». In aula restano fino al 30 aprile l’obbligo di mascherina e di distanza di un metro, oltre al divieto di accesso con temperatura sopra 37.5°.
Il Sole 24 Ore