L’obbligo vaccinale relativo al personale sanitario e ai lavoratori di ospedali e RSA è operativo fino a fine anno. L’applicazione vede ancora alcuni nodi interpretativi aperti e, di recente, si è registrata un’ordinanza del Tribunale dell’Emilia-Romagna che, confermando una determina dell’Ordine dei medici di Bologna, si è espressa sulla questione del termine entro cui i sanitari non vaccinati che abbiano contratto il virus devono assolvere l’obbligo. A fare il punto un articolo sulle tempistiche per gli operatori sanitari è stato pubblicato da Farmacista33.
Sin dalla sua prima formulazione la misura ha posto alcune criticità e ha visto susseguirsi diversi interventi normativi per cercare di risolvere alcuni nodi, relativi, in modo particolare, alla guarigione. Se il Dicastero in più occasioni ha chiarito che l’obbligo vaccinale permane anche dopo la guarigione, una delle difficoltà che da più parti è stata segnalata riguarda il termine entro cui l’obbligo vaccinale, per il sanitario guarito, viene considerato assolto e quanto tempo deve passare per poter procedere, eventualmente, con la vaccinazione.
In particolare, il dubbio riguarda chi non ha mai avviato il ciclo vaccinale, a partire da quello primario, tanto che più volte tali aspetti sono stati oggetto di richieste di chiarimento indirizzate al Ministero della Salute da alcune Federazioni degli ordini delle professioni sanitarie, invocando in particolare un indirizzo comune. La confusione nei termini, d’altra parte, come era stato segnalato da alcune federazioni professionali, deriva dal fatto che in due diverse circolari ministeriali (una del 3 marzo 2021 e una del 21 luglio 2021) è stato indicato rispettivamente il termine di 90 giorni e il termine di 180. Sul punto il Ministero, a luglio, aveva interpellato il Consiglio Superiore di SanitaÌ al fine di valutare l’evoluzione delle evidenze scientifiche e le conseguenti indicazioni fornite dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria sulle modalità e sulle tempistiche delle somministrazioni dei vaccini anti Covid-19.
Della questione sono stati investiti anche diversi tribunali, con orientamenti differenti – vanno ricordati anche quelli della Lombardia con indicazione a sei mesi. È del 22 settembre l’Ordinanza del Tar per l’Emilia-Romagna che si è espresso sul ricorso contro l’Ordine dei medici locale per l’annullamento del provvedimento di accertamento di inosservanza vaccinale. In sostanza, per il Tribunale, si legge nell’ordinanza, è «congruo e legittimo il termine (tre mesi dalla documentata infezione da Covid-19) di durata della cessazione temporanea di efficacia del precedente provvedimento di sospensione adottato per accertato inadempimento del ricorrente dall’obbligo vaccinale».
Sul punto, in una nota, il consiglio dell’Omceo Bologna ha spiegato che «si è deciso di adottare e mantenere immutata l’originaria indicazione di durata di tre mesi per il periodo di cessazione dell’efficacia della sospensione del medico non vaccinato in caso di contrazione di malattia da Covid-19. Ciò coerentemente con il contenuto delle circolari ministeriali 3 marzo e 21 settembre 2021». Il Presidente dell’Omceo Bologna, Luigi Bagnoli, ha poi ribadito «la convinzione che la correlazione tra l’articolo 4 del Dl 44/2021 sull’obbligo vaccinale e le circolari del Ministero vada effettuata in riferimento al termine applicativo minimo dei tre mesi» escludendo «la possibilità che l’obbligo vaccinale possa essere assolto da parte di chi, pur ammalandosi, persegue la perpetuazione dell’inadempimento vaccinale».
A essere rievocata è anche la nota del 29 marzo 2022 (n. 5505) dell’Ufficio di Gabinetto, richiamata dal Ministero, dove viene indicato che “per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2 documentata da un test diagnostico positivo, eÌ indicata la vaccinazione, a partire da tre mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo, con possibilità di somministrare un’unica dose di vaccino bidose in caso di soggetti non immunocompromessi, sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla guarigione (data di fine isolamento). Oltre i 12 mesi dalla guarigione, eÌ raccomandata la somministrazione di un ciclo completo primario (a due dosi per i vaccini bidose o singola dose di vaccino monodose). In ogni caso eÌ possibile comunque procedere con ciclo bidose; in altri termini, anche in caso di pregressa infezione, chi lo desideri può ricevere due dosi di vaccino bidose come ciclo vaccinale primario. Nel caso di intervenuta infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino bidose, per completare il ciclo primario occorre la somministrazione di una seconda dose; la prima data utile eÌ individuata considerando 3 mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo; la somministrazione dovrà comunque avvenire preferibilmente entro 6 mesi (180 giorni) dalla data del test diagnostico positivo. In questo caso, vale l’indicazione di 3 mesi (90 giorni) come prima data utile per effettuare la vaccinazione, in quanto tali soggetti vengono equiparati a coloro che hanno avuto la sola infezione. Da quanto precede, discende che il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all’obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (90 giorni) indicata nelle circolari menzionate”.
http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/obbligo-vaccinale-e-guarigione-le-tempistiche-per-gli-operatori-sanitari-ecco-il-punto/
Francesca Giani