Dalle Asl del Veneto numerose segnalazioni di difficoltà operative e applicative dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice della strada. Il numero delle richieste di intervento è aumentato in modo esponenziale e i canili sanitari sono in sofferenza. Poggiani: «La veterinaria pubblica è disponibile a contribuire alla ricerca di soluzioni tecniche. Ma in un momento di tagli drastici e continue nuove richieste di prestazioni, dalle istituzioni devono venire al più presto le risposte politiche e le risorse umane e strumentali necessarie»
«Non basta emanare norme di grande valore etico e sociale se non si fanno gli investimenti necessari per farle funzionare nella pratica». Così Roberto Poggiani, segretario SIVeMP Veneto, a distanza di un mese e mezzo dall’entrata in vigore delle nuove norme del codice della strada* che stabiliscono l’obbligatorietà del soccorso agli animali incidentati. Le nuove disposizioni comportano, come è evidente, implicazioni importanti per tutti i cittadini coinvolti, a vario titolo, in incidenti stradali. Ma vengono ad avere anche ripercussioni non trascurabili sui servizi veterinari della Asl, per quanto il codice della strada non li citi né contenga una qualche “delega” al servizio pubblico. È la circolare del ministero della Salute del 4 agosto 2010 a coinvolgerli inevitabilmente nell’applicazione della norma, quando sostiene “l’inderogabile necessità di assicurare il servizio di reperibilità e pronto soccorso (così come definito dalla Dgr 2332 del 9 Agosto 2005) per animali da parte di tutte le Amministrazioni competenti”.
«Pur ritenendo moralmente ineccepibile il principio dettato dalle nuove indicazioni normative – spiega Poggiani – non possiamo non considerare le difficoltà ad ottemperare agli obblighi previsti, sia in termini di mancanza di strutture che di risorse umane insufficienti, a fronte dei sempre più risicati organici dei servizi veterinari delle Asl e, di contro, di un numero di incombenze da svolgere in continuo aumento. D’altro canto anche la necessità di convenzionare, ad esempio, strutture private specialistiche per intervenire nelle situazioni più complesse, avrà costi facilmente intuibili». Il SIVeMP Veneto, in attesa degli orientamenti che verranno dalla disanima delle nuove disposizioni, da parte del gruppo di lavoro regionale e degli Uffici competenti, vuole sottolineare le problematiche e i disagi che, dal momento dell’entrata in vigore delle nuove norme, vengono segnalati pressoché quotidianamente dai servizi veterinari delle Asl.
«Per parte nostra – afferma il segretario regionale SIVeMP – ribadiamo come sempre la disponibilità nel fornire un contributo per ricercare le soluzioni tecniche più idonee. Con la consapevolezza, però, che spetti alle istituzioni individuare al più presto le risposte politiche e le risorse necessarie».
Di seguito riportiamo alcune considerazioni dei veterinari delle Asl che stanno affrontando “sul campo” le ricadute dell’entrata in vigore della normativa. Partendo da alcuni dati. Dopo l’emanazione del nuovo codice è aumentata in modo esponenziale la richiesta di intervento ai servizi veterinari, con decine di chiamate in regime di pronta disponibilità notturna e festiva. Tutto questo anche alla luce di una campagna di informazione che rischia di alimentare aspettative cui i servizi non sono sempre in grado di dare risposte efficaci. Tanto che non si può più parlare di “pronta disponibilità” e di un intervento di primo soccorso ma di un servizio “h24” come un normale pronto soccorso umano.
Anche se ben attrezzati i canili sanitari, in tante realtà, sono andati “in sofferenza” per le chiamate e i relativi soccorsi, con ricovero di numerosi animali incidentati. Gli ambulatori, le cliniche od ospedali privati, del resto, non hanno particolari obblighi di ricovero e cura non sostenuti economicamente, per cui rimandano tutti questi “animali” al servizio Asl.
Le forze dell’ordine, se interpellate sul giusto comportamento da seguire da parte dei cittadini, hanno proposto il trasporto a cura dell’investitore – comportamento da sconsigliare in quanto solo personale competente e attrezzato è in grado di gestire in modo adeguato il recupero di un animale ferito – a una struttura professionale di zona o in alternativa la solita chiamata al 118.
Ma la realtà veneta non è quella di Roma dove la Lav ha attrezzato al prima ambulanza col lampeggiante e ora può correre veloce senza pericolo di essere fermata per andare a soccorrere gli animali incidentati. Non solo qui non ci sono le ambulanze della Lav, ma mancano anche le cliniche dove ricoverare gli animali incidentati. Le strutture veterinarie private accettano animali solo se è garantito il pagamento della relativa parcella.
L’attività di primo soccorso e di pronto soccorso, peraltro, rappresenta la prima, importante, fase di gestione di un animale incidentato alla quale necessariamente deve seguire una procedura diagnostica adeguata con l’utilizzo di strumenti altrettanto adeguati (Rx, laboratorio di analisi, eccetera) per poter definire una prognosi e una successiva procedura terapeutica, anche di tipo chirurgico, complessa. Per non parlare poi dell’altrettanto essenziale fase riabilitativa che, in assenza di un proprietario di riferimento, spetta al servizio pubblico.
Ma le problematiche che derivano dall’applicazione delle nuove norme sono molteplici, basti pensare all’attribuzione delle competenze, sia di intervento che di gestione, delle diverse tipologie di animali interessati (domestici, da reddito, esotici, selvatici, sinantropi). A maggior ragione se si tiene conto che molti di questi animali soccorsi hanno bisogno di terapie mediche e chirurgiche con costi elevati. O ancora alle difficoltà nel reinserire in alcuni ambienti di animali incidentati dopo le cure: per un gatto cui è stato necessario amputare un arto è difficile prevedere la liberazione sul punto di ritrovo.
Di fronte a questa situazione in alcune Asl è stato necessario che i responsabili richiedessero nuove gabbie di degenza per il canile e la modifica strutturale per prolungare la sala degenza. Di questo passo in breve tempo il canile diventerà un punto di lungodegenza!
Nel frattempo sono aumentate le richieste visite degli animalisti delle varie zone per conoscere le terapie eseguite, le prognosi e le eventuali modalità di reinserimento degli animali guariti e vaccinati. In alcune Asl si è reso necessario regolamentare gli ingressi degli animalisti.
Non va dimenticato anche il rischio, reale, di denunce o di divenire bersagli di un certo tipo di intransigenza. Né altre gravi responsabilità che devono portare a una riflessione sulle effettive competenze del servizio e degli operatori.
E qui ci fermiamo. Crediamo che, sulla base di queste e altre argomentazioni, ci sia la necessità di ricalibrare le risorse umane e strumentali della veterinaria pubblica che non può diventare specialistica per decreto. E di decidere in merito ad alcune questioni di fondo. Come ad esempio se andranno attribuiti alle amministrazioni comunali i costi delle cure.
*La norma
Le modifiche e le integrazioni al Codice della Strada
Art. 32.
(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali)
1. Al comma 1 dell’articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “L’uso dei predetti dispositivi (acustico supplementare di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu) è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all’atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale previste all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992.”.
2. All’articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».