La Cosmed ha impugnato dinanzi al Giudice amministrativo la delibera n. 586 del 26 giugno 2019 relativa alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici, adottata dall’ANAC a seguito della sentenza 21 febbraio 2019 n. 20, con cui la Corte costituzionale ha notevolmente circoscritto l’ambito applicativo dell’art. 14, comma 1, lett. f) del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. l’ANAC non ha atteso l’intervento del Legislatore e con la citata delibera ha autonomamente esteso l’ambito soggettivo di applicazione della comunicazione e pubblicazione dei dati patrimoniali ad altre categorie di pubblici dipendenti, non menzionati nella sentenza della Corte costituzionale, tra i quali i direttori di dipartimento e di struttura complessa delle Aziende del S.s.n.
Quest’ultima disposizione, nella formulazione vigente prima della sentenza del Giudice delle leggi, imponeva alle pubbliche amministrazioni di pubblicare i dati patrimoniali e reddituali di tutti i propri dirigenti, tra cui quelli relativi a redditi, diritti reali su beni immobili e mobili iscritti nei pubblici registri, azioni e quote di partecipazione in società.
La Corte costituzionale ha censurato tale disposizione nella parte in cui poneva tale obbligo indiscriminatamente a carico di tutti i pubblici dirigenti, limitando l’applicazione degli obblighi di trasparenza ai soli titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, vale a dire di Segretario generale di Ministero e di direzione di uffici di livello generale.
Ebbene, l’ANAC non ha atteso l’intervento del Legislatore e con la citata delibera ha autonomamente esteso l’ambito soggettivo di applicazione della comunicazione e pubblicazione dei dati patrimoniali ad altre categorie di pubblici dipendenti, non menzionati nella sentenza della Corte costituzionale, tra i quali i direttori di dipartimento e di struttura complessa delle Aziende del S.s.n.
Tuttavia, la delibera dell’ANAC ha valore di mera circolare applicativa e non può integrare il contenuto precettivo dell’art. 14, comma 1 bis, D.lgs 33/2013, come emendato dalla sentenza n. 20/2019 della Corte costituzionale.
Per di più, l’ANAC non ha tenuto nemmeno conto di un altro dato normativo fondamentale.
La valutazione sulle esigenze di trasparenza rispetto alla dirigenza sanitaria del S.s.n., ancor prima che dal Giudice delle leggi, è stata operata dallo stesso legislatore nell’art. 41, comma 3, D.lgs. 33/2013, il quale è espressamente dedicato a tale categoria dirigenziale rispetto alla quale prevede esclusivamente l’ostensione dei dati previsti dall’art. 15 del medesimo decreto (ossia “a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato”).
Tale disposizione esclude in radice che vi sia la necessità da parte dell’Anac di chiarire ed estendere la portata applicativa dell’art. 14, comma 1 bis, D.lgs. 33/2013 rispetto alla dirigenza sanitaria del S.s.n., per la quale esiste una specifica e diversa regolamentazione di legge.
Oltre alla richiesta, a nostro avviso, ancor più grave risulterebbe la pubblicazione di tali dati che oltre alla violazione della privacy potrebbero esporre gli interessati a rischi collegati alla divulgazione del proprio stato patrimoniale. A tal fine è stata inviata diffida.
Dott. Giorgio Cavallero
Segretario Generale Cosmed