Con ordinanza del Ministero della Salute, l’infezione da Sars Cov-2 nei visoni viene categorizzata come “alto rischio sanitario” per gli animali detenuti. Conseguenti misure “indifferibili”.
Nel corso dell’attività di sorveglianza, il 26 aprile scorso è stato confermato un focolaio di SARS-CoV-2 in un allevamento di visoni nella Provincia di Brescia. La Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (Dgsaf) ha proposto l’adozione dei provvedimenti urgenti rinvenibili nell’Ordinanza 3 maggio 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale e in vigore per sei mesi. Le misure dettate dall’ordinanza ministeriale sono considerate “indifferibili” in base al principio di massima precauzione. Al focolaio bresciano vengono applicate le misure previste dai regolamenti europei di sanità animale.
Categorizzazione A-D-E
Ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 sulle malattie animali trasmissibili, la malattia da SARS-Cov-2 dei visoni viene categorizzata quale malattia (A-D-E) che in Italia rappresenta “un rischio sanitario significativo per gli animali detenuti” di specie Neovison vison comprese tutte le sottospecie e razze.
Provvedimenti
Conseguentemente, alla malattia sono applicate le misure di prevenzione e controllo previste dal regolamento (UE) 2016/429 e dal regolamento (UE) 2020/687, come specificate dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136. Le misure comprendono l’abbattimento e, se pertinente, l’indennizzo degli animali abbattuti.
Rischio di tramissione all’uomo– L’Organizzazione mondiale della sanita’ animale definisce molto probabile e alto il rischio di trasmissione del virus del SARS-CoV-2 dagli allevamenti di animali da pelliccia all’uomo.
Decreto attuativo- L’ordinanza ministeriale 3 maggio 2003 viene emanata nelle more dell’adozione del decreto ministeriale attuativo dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136. Si tratta del decreto con il quale il Ministro della salute dovrà individuare le malattie che, a livello nazionale, comportano un rischio sanitario significativo per gli animali detenuti e alle quali sono applicabili le misure di prevenzione e controllo di cui al regolamento 2016/429. Tali misure trovano applicazione urgente e indifferibile per la malattia da Sars Cov-2 nei visoni.
ORDINANZA 3 maggio 2023
Infezione da SARS CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d’allevamento.