Arrivano dall’Inps i primi chiarimenti alle novità apportate dalla legge di bilancio (232/2016) al cumulo dei contributi. Tuttavia la circolare 60/2017 del 16 marzo rinvia a successivi chiarimenti per le problematiche connesse all’estensione alle Casse dei libero professionisti, le cui eventuali domande inviate all’Inps non saranno rigettate ma tenute in attesa di istruzioni.
Il cumulo può essere esercitato dai lavoratori che vantano contribuzione accreditata in diverse gestioni (assicurazione generale obbligatoria, autonomi, fondi sostitutivi, esclusivi e gestione separata Inps). Con le novità, la pensione di vecchiaia in regime di cumulo può essere attivata anche in presenza di un diritto autonomo a pensione in una delle gestioni interessate. Il cumulo non può essere esercitato dai soggetti già titolari di un trattamento pensionistico diretto, comprese le Casse professionali.
Nel caso di pensionamenti anticipati, il requisito richiesto di 41 anni 10 mesi per le donne (un anno in più per gli uomini) dovrà essere accompagnato a quello della cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Nella determinazione dell’anzianità contributiva ciascuna gestione terrà conto delle regole vigenti nei propri ordinamenti. In entrambi i casi, la decorrenza della prestazione non può essere precedente al 1° febbraio 2017.
Eventuali superstiti non possono chiedere la pensione indiretta se il parente deceduto era già titolare di pensione diretta a carico di una delle gestioni per le quali è possibile ricorrere al cumulo (ora comprese le Casse professionali).
L’Inps precisa altresì che i periodi di contribuzione estera, nonché la titolarità di una pensione estera, non pregiudica la possibilità di cumulare i periodi contributivi. Infatti la contribuzione estera può essere utile se maturata in Stati a cui si applicano i regolamenti comunitari di sicurezza sociale oppure in Paese extracomunitari legati all’Italia da convenzioni bilaterali. La contribuzione estera è considerata utile anche qualora abbia già dato luogo alla liquidazione di una prestazione pensionistica a carico dello Stato estero.
I lavoratori (o loro superstiti) che hanno presentato la domanda di pensione in regime di totalizzazione nazionale entro il 31 dicembre 2016 possono rinunciarvi e accedere alla pensione in regime di cumulo. Ciò a condizione che il procedimento amministrativo non si sia ancora concluso. In merito alle ricongiunzioni in corso, l’Inps precisa che la rinuncia può essere manifestata in forma esplicita presentando apposita istanza oppure omettendo il pagamento dell’onere. Gli importi già versati saranno rimborsati a domanda dell’interessato in quattro rate annuali, di cui la prima a decorrere dal dodicesimo mese dall’istanza.
Non possono formare oggetto di rinuncia le domande con onere integralmente versato, nonché le ricongiunzioni che abbiano dato luogo alla liquidazione di una pensione, ancorché la rateizzazione sia in corso di trattenuta sulla pensione. La ricongiunzione non preclude comunque la possibilità di cumulare eventuali ulteriori periodi non coincidenti. Le ricongiunzioni “da” e “verso” le Casse dei libero professionisti sono escluse dal rimborso.
I trattamenti di fine servizio dei pubblici dipendenti che ricorrono al cumulo saranno messi in pagamento dodici mesi dopo la maturazione del requisito anagrafico previsto tempo per tempo per la pensione di vecchiaia. (Vai alla fonte)
Fabio Venanzi – IL Sole 24 Ore – 20 marzo 2017