Sulla Gazzetta ufficiale europea 0 del 7 agosto 2015 è stata pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1363 della Commissione, del 6 agosto 2015, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell’Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale paese.
Successivamente alla comparsa di focolai di HPAI in Nebraska e Indiana non si sono verificati nuovi contagi da HPAI in nessun altro Stato degli Stati Uniti.
Gli Stati Uniti hanno attuato una politica di abbattimento totale per contenere l’HPAI e limitarne la diffusione. Le autorità veterinarie degli Stati Uniti protraggono la sospensione del rilascio di certificati veterinari per partite di prodotti a base di pollame destinate all’esportazione verso l’Unione provenienti da tutto il territorio degli Stati colpiti o da parti di essi che siano stati sottoposti a restrizioni e che siano soggetti alle misure di regionalizzazione dell’Unione.
Gli Stati Uniti hanno anche trasmesso informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel loro territorio e sulle misure adottate per prevenire l’ulteriore diffusione dell’HPAI. Dette informazioni sono state esaminate dalla Commissione. Sulla scorta di tale valutazione, nonché degli impegni stabiliti nell’accordo e delle garanzie fornite dagli Stati Uniti, è opportuno modificare il divieto di introduzione nell’Unione di alcuni prodotti al fine di coprire solo quelle parti degli Stati dell’Indiana, del Nebraska e del South Dakota che le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno sottoposto a restrizioni a causa di precedenti focolai.
Gli Stati Uniti hanno inoltre indicato di aver portato a termine l’applicazione delle misure di pulizia e disinfezione a seguito dell’abbattimento totale dei volatili in aziende negli Stati dell’Arkansas, della California, dell’Indiana e del Missouri, dove sono stati rilevati focolai di HPAI tra febbraio e maggio 2015.
È pertanto opportuno indicare le date a partire dalle quali le zone colpite del territorio di tali Stati, sottoposte a restrizioni veterinarie in relazione a tali focolai, possono nuovamente essere considerate indenni da HPAI e a partire dalla quali dovrebbero essere nuovamente autorizzate le importazioni nell’Unione di determinati prodotti a base di pollame provenienti da tali zone.
In base all’articolo 1 del presente regolamento l’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Da Unaitalia – 7 agosto 2015