È illegittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro al dipendente che aveva subordinato l’esecuzione di nuove attività a una lettera scritta. Lo ha stabilito la Cassazione che, con la sentenza 21922 del 25 settembre scorso, ha respinto il ricorso di una società contro la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di una propria dipendente.
La Corte d’appello aveva ritenuto giustificato il comportamento della lavoratrice, la quale aveva preteso che i nuovi compiti fossero assegnati per iscritto, sia per la particolare complessità tecnica del lavoro, sia per le possibili responsabilità in caso di errori nell’esecuzione, sia, infine, perché i nuovi compiti erano estranei alle mansioni di impiegata amministrativa svolte fino a quel momento.
La società, richiamando la giurisprudenza della stessa Cassazione, ha sostenuto che, se la lavoratrice avesse ritenuto i nuovi compiti estranei alle sue mansioni, avrebbe potuto richiedere giudizialmente di essere ricondotta nell’ambito della qualifica di appartenenza. Ma non era autorizzata, secondo la società, a rifiutarsi di eseguire l’ordine aprioristicamente e senza un avallo giudiziario.
Peraltro, secondo la società, il giudice avrebbe anche potuto imporre alla lavoratrice, in via cautelare, di eseguire la prestazione richiesta, perché doveva rispettare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartito dall’imprenditore, in base agli articoli 2086 e 2104 del Codice civile, da applicarsi secondo il principio formulato dall’articolo 41 della Costituzione.
Ma la Cassazione ha evidenziato che in questo caso non si è in presenza di un rifiuto tout court di eseguire la prestazione ma solo della richiesta, da parte della lavoratrice, di ricevere un ordine scritto di assegnazione ai nuovi compiti.
La stessa Corte d’appello, del resto, aveva ritenuto giustificata questa richiesta, evidenziando, tra l’altro, le possibili responsabilità collegate alle nuove mansioni e, quindi, le eventuali conseguenze per la lavoratrice in caso di errore nell’esecuzione.
Peraltro, il nuovo incarico si era rivelato estraneo non solo alle mansioni contrattuali di impiegata amministrativa ma alla stessa formazione professionale di cui la dipendente era in possesso.
Questa valutazione, secondo la Cassazione, resiste alla denuncia, formulata dalla società, di incompatibilità con il potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro e con l’efficienza dell’azienda. Infatti, come scrivono i giudici, «l’adozione della forma scritta nell’assegnazione di nuovi compiti al dipendente non si pone, in linea generale, intrinsecamente in contrasto né con i poteri organizzativi e direttivi, facenti capo alla parte datoriale, né appare tale da pregiudicare l’efficienza e l’ordinato svolgersi dell’attività di produzione».
Il Sole 24 Ore – 14 ottobre 2013