Con la Decisione di esecuzione (UE) 2020/1780 del 27 novembre, pubblicata in Gazzetta europea il 30 novembre, la Commissione ha modificato la Decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE era già stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1741 della Commissione a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica in Belgio, Germania e Polonia. Ora la decisione di delimitare nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Lituania e Slovacchia e inserirle debitamente negli elenchi dell’allegato, parti I e II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, scrive la Commissione, è importante che le modifiche apportate all’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE prendano effetto il prima possibile.
La direttiva 2002/60/CE del Consiglio, si ricorda in premessa, stabilisce le misure minime da adottare nell’Unione per la lotta contro la peste suina africana. In particolare, l’articolo 9 della direttiva 2002/60/CE prevede la creazione di una zona di protezione e di una zona di sorveglianza quando la diagnosi della peste suina africana nei suini di un’azienda è ufficialmente confermata e gli articoli 10 e 11 di tale direttiva stabiliscono le misure da adottare nelle zone di protezione e di sorveglianza per impedire la diffusione di tale malattia. Inoltre l’articolo 15 della direttiva 2002/60/CE stabilisce le misure da adottare qualora sia stata confermata la presenza di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici. La Commissione evidenzia come l’esperienza recente abbia dimostrato che le misure stabilite dalla direttiva 2002/60/CE, in particolare quelle che prevedono la pulizia e la disinfezione delle aziende infette e le altre misure relative all’eradicazione della malattia nelle popolazioni di suini domestici e selvatici, sono efficaci per contenere la diffusione di tale malattia.
Visto che dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/1741 si sono verificati nuovi casi di peste suina africana in suini selvatici in Lituania e Slovacchia, la regionalizzazione in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore.
Per l’Italia rimane confermato tutto il territorio della Sardegna.