Dal 2012, tutte le pensioni e i supplementi contributivi andranno liquidati con il sistema retributivo per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2011 e con il contributivo per quelle successive. Il nuovo criterio di calcolo, introdotto dall’articolo 24, comma 2, della legge 214/2011, riguarda coloro che hanno almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, la cui pensione veniva liquidata finora con il retributivo, in quanto per gli altri soggetti non cambia nulla. È questa, una delle precisazioni fornite dall’Inps con il messaggio 1405 del 25 gennaio (di seguito il testo integrale), con il quale vengono fornite le prime istruzioni sulla riforma Monti-Fornero.
Tenendo conto di questo criterio si avvalora la tesi che il nuovo sistema potrebbe portare benefici a coloro che, raggiunti i 40 anni di contributi con il retributivo, potrebbero aggiungere la quota contributiva dal 2012, abbattendo il tetto massimo dei 40 anni per il calcolo previsto dal retributivo.
Per quanto concerne i requisiti di accesso alla pensione, sia di vecchiaia sia anticipata, viene chiarito che è sempre necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente; per gli autonomi, si ricorda che per l’accesso alla pensione non è necessaria la cessazione dell’attività lavorativa. Inoltre, abolite le finestre mobili, dal 2012 le pensioni di vecchiaia e anticipate avranno decorrenza dal mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi. Viene inoltre sottolineato che l’articolo 24, comma 6, prevede in generale 20 anni di contributi per accedere alla pensione di vecchiaia e che il requisito, oltre a quello anagrafico, sono da intendersi estesi anche alla pensione di vecchiaia contributiva dal 1° gennaio 2012.
È da ricordare che, per chi è iscritto dal 1° gennaio 1996, il diritto vecchiaia si perfeziona se l’importo della pensione non è inferiore, per il 2012, a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. Questo limite non deve essere rispettato quando si va in pensione dai 70 anni in poi e con almeno 5 anni di contribuzione effettiva.
In attesa dell’adeguamento delle procedure informatiche alle nuove regole di calcolo, l’Inps invita le sedi a liquidare in via provvisoria le pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 2012 per i soggetti con contribuzione successiva al 31 dicembre 2011. Stesso discorso per le pensioni da liquidare a carico del fondo delle Ferrovie dello Stato e di Quiescenza Poste, che possono avere decorrenza inframese, se risultano accreditati contributi in gennaio 2012. Le pensioni in Convenzione Internazionale vanno invece liquidate con esclusione della contribuzione successiva al 31 dicembre 2011, e non dovranno essere liquidati i supplementi contributivi di pensione che ricomprendano contribuzione successiva al 31 dicembre 2011.
Per chi entro il 31 dicembre 2011 ha maturato i vecchi requisiti di età e anzianità contributiva il diritto alla pensione sarà valutato con le regole pre-riforma. Per la decorrenza della pensione bisognerà fare riferimento alla «finestra mobile», che prevede il differimento dell’accesso alla pensione di dodici, se dipendenti, o diciotto mesi, se autonomi, dalla data di perfezionamento dei requisiti.
Oggetto
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l´equità e il consolidamento dei conti pubblici”. Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.
Il messaggio Inps n. 1405
Testo
DIREZIONE CENTRALE PENSIONI
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI
DELLE STRUTTURE TERRITORIALI
OGGETTO: Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l´equità e il consolidamento dei conti pubblici”. Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.
Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata pubblicata la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l´equità e il consolidamento dei conti pubblici”.
L´art. 24 del citato decreto legge ha introdotto, tra l´altro, nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.
In attesa dei chiarimenti di carattere normativo, e per consentire alle strutture competenti di procedere alla definizione delle domande di pensione, si forniscono le prime istruzioni di carattere operativo.
1. Nuova denominazione dei trattamenti pensionistici
Il comma 3 dell´art. 24 della legge in argomento prevede che e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti a partire dal 1° gennaio 2012 le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) «pensione di vecchiaia»,
b) «pensione anticipata»,
La nuova denominazione è estesa anche alla pensione contributiva, che veniva comunque denominata “pensione di vecchiaia”.
2. Requisiti di accesso alla pensione dal 1° gennaio 2012
Per l´anno 2012, e con riferimento ai soggetti che perfezionano il requisito a decorrere da tale data, per l´accesso alla pensione sono richiesti i seguenti requisiti:
PENSIONE DI VECCHIAIA
REQUISITI DI ACCESSO PER L´ANNO 2012
ETA´ ANAGRAFICA – 66
DONNE – 62
UOMINI – 63 E MEZZO
REQUISITO CONTRIBUTIVO
IN ANNI – 20
IN SETTIMANE – 1040
GESTIONI AGO E FORME SOSTITUTIVE E ESONERATIVE
LAVORATRICI AUTONOME E GESTIONE SEPARATA
GESTIONI AGO E FORME SOSTITUTIVE E ESONERATIVE, LAVORATORI AUTONOMI E GESTIONE SEPARATA
PENSIONE ANTICIPATA
GESTIONI AGO E FORME SOSTITUTIVIE E ESONERATIVE,
LAVORATORI AUTONOMI E GESTIONE SEPARATA
REQUISITO CONTRIBUTIVO
DONNE – 41 anni e un mese
UOMINI – 42 e un mese
3. Decorrenza della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata
Per i soggetti che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi alla pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2012, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dell´ultimo requisito, anagrafico o contributivo, semprechè a tale data si sia verificata la cessazione dell´attività lavorativa dipendente.
Per i soggetti che perfezionano i requisiti per il diritto alla pensione anticipata dal 1° gennaio 2012, la pensione decorre, in presenza del requisito contributivo, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, semprechè a tale data si sia verificata la cessazione dell´attività lavorativa dipendente.
4. Requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia contributiva
Il comma 6 dell´articolo 24 della legge in argomento fissa in via generale in 20 anni il requisito contributivo richiesto per l´accesso alla pensione di vecchiaia.
I requisiti contributivi ed anagrafici sopra illustrati sono pertanto estesi anche alla pensione di vecchiaia contributiva, a partire dal 1° gennaio 2012.
Peraltro per i soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione di vecchiaia, è perfezionato a condizione che l´importo della pensione risulti essere non inferiore, per l´anno 2012, a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia), tranne per i soggetti, iscritti dal 1°gennaio 1996, con età anagrafica non inferiore a 70 anni, per i quali resta fermo il requisito di 5 anni di contribuzione effettivamente versata.
5. Introduzione del calcolo contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012
L´articolo 24, comma 2, della legge 214/2011 dispone che la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo.
La disposizione si applica ai lavoratori iscritti all´A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un´anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e per i quali la pensione veniva finora liquidata con il sistema retributivo.
A partire dal 1° febbraio 2012, le pensioni ed i supplementi contributivi per i lavoratori interessati vengono così determinati:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, calcolata secondo il sistema retributivo;
b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012, calcolata secondo il sistema contributivo.
In attesa dell´adeguamento delle procedure:
– devono essere liquidate in via provvisoria le pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 2012 per i soggetti con contribuzione successiva al 31 dicembre 2011;
– devono essere liquidate in via provvisoria le pensioni da liquidare a carico del Fondo delle Ferrovie dello Stato e del Fondo di Quiescenza Poste, che possono avere decorrenza inframese, se risultano
accreditati contributi nel mese di gennaio 2012;
– le pensioni in regime di Convenzione Internazionale devono essere liquidate con esclusione della contribuzione successiva al 31 dicembre 2011 ;
– non devono essere liquidati i supplementi contributivi di pensione che ricomprendano contribuzione successiva al 31 dicembre 2011.
6. Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011
I lavoratori che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa, conseguono il diritto alla pensione secondo la previgente normativa.
In tal caso, anche per la decorrenza della pensione occorre fare riferimento alla normativa previgente, che prevede il differimento dell´accesso alla pensione di dodici ovvero diciotto mesi dalla data di perfezionamento dei requisiti (finestra mobile)
Il Sole 24 Ore – 26 gennaio 2012