Le Sezione veterinaria regionale con una nota precisa i termini di applicazione della legge 17/2014 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, n. 62 del 24 giugno 2014. E in particolare, ai sensi dell’art. 5 (norma transitoria) della stessa legge regionale 17, evidenzia la non applicabilità del divieto introdotto all’art. 1 (a modifica dell’art. 3, comma 2 della L.R. 60/1993), per un periodo di sei mesi dall’entrata in vigore della legge stessa (15 giorni dalla pubblicazione nel Bur).
Come si ricorderà l’articolo 1 stabilisce che “Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato l’utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante”.
La legge 17 del 19 giugno 2014 sul Bur
1 luglio 2014