Le farmacie “possono svolgere la propria attività e i servizi medici aggiuntivi anche oltre gli orari e i turni di apertura”. Via libera agli sconti su tutti i prodotti venduti
Lo prevede la nuova bozza del decreto che stabilisce anche novità per i concorsi per l’apertura delle farmacie. Ecco il testo.
18 GEN – Alla vigilia del Consiglio dei Ministri di venerdì che dovrebbe varare il decreto legge sulle liberalizzazioni, anticipiamo una nuova bozza dell’articolo riferito alle farmacie che riprende in gran parte quanto previsto dalla precedente bozza dell’11 gennaio, ma che presenta anche numerose e importanti novità.
In primo luogo la possibilità di tenere aperte le farmacie anche oltre i turni di apertura e poi quella di fare sconti su tutti i farmaci e i prodotti venduti.
Ma ecco, punto per punto, cosa prevede il nuovo testo della bozza del decreto.
Comma 1 – Quorum
E’ previsto un quorum di una farmacia ogni 3.000 abitanti, con il calcolo dei resti, nei comuni con più di 9.000 abitanti, se la popolazione eccedente è superiore a 500 abitanti e, nei comuni con popolazione inferiore a 9.000 abitanti, se la popolazione eccedente è superiore a 1.500.
Comma 2 – Concorso straordinario
La disposizione stabilisce che entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla revisione straordinaria delle pianta organica sulla base del nuovo criterio e, nei successivi 30 giorni bandiscono un concorso straordinario per soli titoli, riservato ai farmacisti non titolari o titolari di farmacia rurale sussidiata, per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti per le quali non sia stata già espletata la procedura concorsuale. Per il suddetto concorso è sospeso il diritto di prelazione dei Comuni. L’adempimento di tale previsione è soggetto alla verifica annuale ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio Sanitario nazionale.
Comma 3 – Istituzione di sedi farmaceutiche in porti aeroporti, stazioni e aree di servizio
E’ introdotta per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano la facoltà di istituire sedi farmaceutiche aggiuntive:
a) in stazioni ferroviarie e marittime;
b) negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle aree di servizio (anche se non siano ad alta intensità di traffico ovvero non siano servite da servizi alberghieri o di ristorazione);
c) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.
Comma 4 – Prelazione dei Comuni
Fino al 2022, le farmacie istituite ai sensi del precedente comma sono offerte ai comuni in cui le stesse hanno sede.
Comma 5 – Partecipazione associata ai concorsi e valutazione del lavoro in parafarmacia
E’ stata introdotta per i laureati in farmacia in possesso dei requisiti di legge la possibilità di partecipare per la gestione associata ai concorsi per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, sommando i titoli posseduti. In tale caso, la sede assegnata è condizionata nel tempo alla sua gestione associata da parte dei vincitori su basi paritarie, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità. L’attività svolta dai laureati negli esercizi commerciali autorizzati alla vendita dei medicinali non può essere valutata in misura superiore al 70% rispetto all’attività svolta nelle farmacie.
Comma 6 – Orari e sconti
Le farmacie possono svolgere la propria attività e i servizi medici aggiuntivi anche oltre gli orari e i turni di apertura e possono praticare sconti sui prezzi pagati direttamente dai clienti per i farmaci e i prodotti venduti, dandone adeguata comunicazione alla clientela. Tali sconti si applicano a tutti i medicinali, anche di fascia A, erogati in regime privato che, secondo gli ultimi dati del Rapporto Osmed, rappresentano il 6,9% del totale della fascia A, con una spesa a carico del cittadino di 895 milioni di euro nel 2010.
Comma 7 – Fascia C
Nelle Regioni che non abbiano assegnato, entro il 1 marzo 2013, almeno l’80% delle sedi messe a concorso, è prevista la vendita in altri esercizi commerciali (parafarmacie e corner GDO) dei medicinali di fascia C, ad eccezione dei medicinali stupefacenti e dei farmaci soggetti a ricetta non ripetibile.
Comma 8 – Gestione ereditaria
E’ stabilito che l’avente causa, qualora non sia in possesso dei requisiti richiesti entro sei mesi dalla morte del de cuius, deve comunque cedere la quota di partecipazione nel termine dei due anni.
Comma 9 – Medicinali generici
Dal momento in cui è immesso in commercio un farmaco generico, il medico, a meno che nel caso specifico non sussistano ragioni terapeutiche contrarie, inserisce in ogni prescrizione medica le seguenti parole “o farmaco equivalente se di minor prezzo” ovvero specifica l’inesistenza del farmaco equivalente.
quotidianosanita.it – 19 gennaio 2012