Fa discutere il parere della commissione Lavoro della Camera al nuovo testo della legge 281 così come licenziato dalla commissione Affari sociali. La commissione Lavoro ha infatti espresso parere favorevole ma condizionato al recepimento di alcuni punti. In particolare si chiede che venga inserita una disposizione che preveda che le guardie zoofile, nominate in base alla legge n. 189 del 2004, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, abbiano la facoltà di agire di propria iniziativa e non solo su coordinamento e disposizione delle Asl o delle autorità di pubblica sicurezza. Anzi, aggiungono i parlamentari, deve essere considerato «particolarmente grave il contenuto del comma 1 dell’articolo 30, che comporta, nella sostanza, che le guardie zoofile non possano adottare alcuna misura se non per iniziativa e su disposizione dei veterinari Asl, con ciò segnando, di fatto, la fine della vigilanza zoofila».
La notizia riportata da alcuni siti professionali, ha suscitato la reazione degli addetti ai lavori. Toni particolarmente accesi in un editoriale di Federfauna dal titolo “Animalisti vogliono scaricare veterinari, ma chiedono i loro soldi”.
Federfauna definisce “folli” le proposte della deputata del Pdl Gabriella Giammanco. Ecco il testo dell’intervento dell’associazione.
«Mentre alla Camera la parlamentare animalista chiede che “si introduca una apposita disposizione che preveda che le guardie zoofile abbiano la facoltà di agire di propria iniziativa e non solo su coordinamento e disposizione delle Asl o delle autorità di pubblica sicurezza”, la Lav invita i Veterinari a destinarle il 5×1000 e a fare pure propaganda presso i loro clienti – si legge nell’editoriale -. Qualche mese fa erano stati il “dottor Maurizio Santoloci e l’avvocato Carla Campanaro dell’Ufficio legale della Lav”, a spingersi a chiedere: “ma dove è scritto che un organo di Polizia Giudiziaria per accertare un maltrattamento di animali deve necessariamente rivolgersi ad un Veterinario Asl e non può verificare gli estremi del reato in via diretta?”.
Ora l’ipotesi, che aveva ovviamente scatenato un diffuso dissenso, non solo da parte di FederFauna e delle associazioni dei Veterinari, si ritrova inserita in una proposta di parere sulla riforma della Legge 281 sul randagismo, presentata dalla Giammanco che ne è relatrice in Commissione Lavoro.
Il fatto risulta però ancor più singolare perchè proprio in questi giorni, diversi Veterinari si sono visti recapitare una lettera in cui la Lav chiede loro di destinarle il 5xmille e pure di invitare i propri clienti a fare altrettanto, perchè l’associazione avrebbe “contribuito a far crescere la sensibilità per gli animali e, con essa, fatto crescere la considerazione delle professioni legate alla loro cura e tutela”.
Ma non è tutto: tra le proposte della Giammanco in “Commissione Lavoro” vi è anche quella di “una disposizione che espliciti il divieto di vendita di cani e gatti negli esercizi commerciali”, di “un comma che vieti la vendita e l’attività di commercio via Internet avente ad oggetto animali”, eccetera.
Vi è perfino quella di escludere dalla partecipazione all’organizzazione dei corsi professionali per svolgere attività economiche con gli animali, le associazioni rappresentative degli allevatori e dei commercianti di animali.
Scrive la Giammanco: «non sembrando tali organismi particolarmente qualificati per lo svolgimento di compiti formativi”. Da ciò si capisce ritenga invece qualificate a formare i lavoratori le associazioni animaliste che le attività lavorative con gli animali le chiuderebbero a prescindere, ma sarà proprio convinta di essere lei qualificata ad occupare un posto in Parlamento?!…» (dal sito federfauna.org)
Queste le condizioni poste dalla commissione Lavoro per il parere favorevole
1) all’articolo 2, comma 1, occorre riformulare la lettera d), relativa alla definizione delle «attività economiche con animali d’affezione», includendovi tutte le possibili attività di natura commerciale, economica e lavorativa svolte per la gestione di animali d’affezione e, in particolare, gli allevatori occasionali o professionali;
2) all’articolo 3, dopo il comma 9, occorre inserire un comma che consenta la riproduzione e la vendita di animali d’affezione esclusivamente agli allevatori preventivamente autorizzati nel completo rispetto delle normative sanitarie vigenti;
3) all’articolo 10, si raccomanda di sostituire il comma 8, nel senso di prevedere che presso i canili e i gattili sanitari – anche ai fini dello svolgimento di attività di cooperazione e di verifica dell’importante lavoro svolto dai relativi dipendenti, pubblici o privati – sia assicurata la presenza di volontari e il libero accesso di rappresentanti e operatori di associazioni riconosciute; analoga previsione andrebbe inserita all’articolo 11, comma 6, relativamente ai rifugi;
4) all’articolo 18, comma 4, occorre sopprimere la disposizione che prevede l’applicazione delle disposizioni in tema di formazione anche alle «associazioni rappresentative degli allevatori e dei commercianti di animali d’affezione», non sembrando tali organismi particolarmente qualificati per lo svolgimento di compiti formativi;
5) all’articolo 19, anche al fine di assicurare la massima preparazione professionale del personale adibito alla vendita di animali d’affezione e di regolamentare l’esercizio professionale di tale attività lavorativa, si preveda l’inserimento, al comma 3, di una disposizione che espliciti il divieto di vendita di cani e gatti negli esercizi commerciali e la detenzione di animali in conto vendita, nonché la sostituzione del comma 5 con un comma che vieti «la vendita e l’attività di commercio via Internet avente ad oggetto animali»;
6) all’articolo 20, comma 1, relativo alla disciplina delle fiere, anche al fine di disciplinare le attività professionali e lavorative degli addetti, si segnala l’esigenza di sostituire le parole «aventi ad oggetto esclusivamente» con le parole «che prevedano la presenza o il coinvolgimento di»;
7) all’articolo 30, comma 1, si introduca una apposita disposizione che preveda che le guardie zoofile nominate in base alla legge n. 189 del 2004, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, abbiano la facoltà di agire di propria iniziativa e non solo su coordinamento e disposizione delle ASL o delle autorità di pubblica sicurezza.
a cura di Sivemp Veneto – 19 aprile 2012 – riproduzione riservata