Il quadro normativo sui congedi parentali si è arricchito di importanti novità con alcune recenti disposizioni legislative: si tratta di “aggiustamenti” mirati che consentono una fruizione più flessibile dei permessi e – in alcuni casi – un allargamento della platea.
Dopo gli interventi della riforma del lavoro (si veda l’articolo a lato), anche il secondo decreto sulla crescita (Dl 179/2012, convertito dalla legge 221/2012) e quello anti-infrazioni Ue (Dl 216/2012, confluito nella conversione in legge del Ddl stabilità 2013) hanno infatti apportato alcuni ritocchi alla materia.
Certificati medici
Con il Dl 179/2012, nel solco della telematizzazione delle certificazioni di malattia, è stata semplificata la gestione operativa dei certificati medici per l’assenza del lavoratore a causa della malattia del figlio (articoli 47 e 51 del Dlgs 151/2001), che dovrà essere inviata per via telematica all’Inps direttamente dal medico del Ssn che ha in cura il minore, per poi essere inoltrata ai datori di lavoro interessati – attraverso il sistema già attivo per la trasmissioni dei certificati medici di malattia dei dipendenti – e all’indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta.
Il campo toccato dalla modifica si riferisce ai congedi per la malattia del bambino: questa tipologia di permessi spetta alla madre o, in alternativa, al padre nei primi tre anni di vita del bambino, senza limiti di tempo. Viceversa, si possono richiedere solo cinque giorni lavorativi all’anno, per ciascun genitore (per un totale di 10 giorni), se il bambino ha un’età compresa fra quattro e otto anni.
Lo stato di malattia deve appunto essere documentato con certificato del medico specialista del Ssn o con questo convenzionato. Peraltro, le regole di fruizione dei congedi sono di solito disciplinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e i permessi non possono essere fruiti contemporaneamente dai due genitori, dovendo attestare che l’altro genitore non è in permesso per la stessa causale nelle stesse giornate. Tutti questi congedi sono goduti sotto forma di permessi non retribuiti e non hanno riflesso sulle mensilità aggiuntive, pur essendo computati nel l’anzianità di servizio. Condizioni migliori sono previste per i dipendenti pubblici.
Per la piena operatività della modifica, si dovrà comunque attendere l’emanazione di un Dpcm, di concerto con Pa-Lavoro-Economia-Salute e previo parere del Garante della privacy, che entro il 30 giugno 2013 dovrà adottare le disposizioni attuative sulle modalità di trasmissione delle certificazioni della malattia del minore e la definizione del modello stesso di certificazione. È invece già scattato, dalla conversione in legge del Dl 179/2012, l’obbligo dei lavoratori di comunicare al medico, all’atto della compilazione dei certificati dei figli, le proprie generalità, per fruire del congedo. Infine, sempre il decreto crescita (articolo 7), ha equiparato la modalità di trasmissione telematica delle certificazioni di malattia delle assenze nel settore pubblico con quelle già in vigore nel settore privato.
Congedi parentali, fruizione a ore
L’altra modifica legislativa è quella operata dalla legge di stabilità, che ha recepito le modifiche disposte dal Dl 216/2012 attuativo della direttiva 2010/18/ Ue: in questo caso è stato realizzato un maquillage all’articolo 32 del Dlgs 151/2001 in materia di congedo parentale, attraverso due interventi. Il primo consente la fruizione dei congedi anche a ore a partire dal 1° gennaio 2013, secondo le disposizioni che saranno adottate dai Ccnl, che dovranno individuare le modalità di fruizione e i criteri di calcolo della base oraria. Si tratta dei congedi che spettano a ciascun genitore lavoratore, nei primi otto anni di vita del bambino, fino a un periodo massimo di sei mesi di astensione (continuativo o frazionato). In ogni caso, l’astensione totale di entrambi i genitori non può eccedere i dieci mesi.
Con la seconda modifica, è stato poi precisato che la comunicazione con cui il lavoratore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro sull’intenzione di fruire del periodo di congedo parentale (almeno 15 giorni prima) deve contenere anche l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo. Durante questo periodo, potranno essere anche concordate adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, osservando quanto eventualmente disposto dai Ccnl.
ilsole24ore.com – 2 gennaio 2012