L’Inpdap, con la nota operativa 41 del 30 novembre 2011, ha fornito chiarimenti e precisazioni in merito ai nuovi termini di liquidazione e pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto. L’Inpdap fornisce ulteriori istruzioni operative che si applicano alle cessazioni avvenute dal 13 agosto 2011 e chiarisce i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione, vigenti al 12 agosto 2011 per il diritto alla pensione. Infatti, a seguito della modifica delle norme previgenti, il legislatore ha previsto un nuovo termine generale per il pagamento delle prestazioni del TFS e TFR dei dipendenti pubblici, pari a 24 mesi, cui si aggiungono i novanta giorni previsti dal DL 79/1997 quale tempo massimo entro il quale il soggetto obbligato deve provvedere all’erogazione.
Inoltre, sono stati ulteriormente diversificati i precedenti termini in ragione della causa di cessazione.
Termine di ventiquattro mesi dalla cessazione dal servizio
La regola generale, è che i TFS e TFR possono essere pagati non prima che siano decorsi 24 mesi dalla cessazione dal servizio e non oltre i successivi 90 giorni. Sono soggette a tale termine le cessazioni per dimissioni volontarie o avvenute a causa del recesso del datore di lavoro (come ad esempio il licenziamento o la destituzione), intervenute a partire dal 13 agosto 2011, di soggetti che maturano il diritto a pensione successivamente al 12 agosto 2011
Termine di sei mesi dalla cessazione dal servizio
Sono soggette al pagamento non prima di 6 mesi dalla cessazione dal lavoro e non oltre i successivi 90 giorni, le prestazioni spettanti a coloro che, a partire dal 13 agosto 2011, cessano dal rapporto di lavoro per i seguenti motivi:
– raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, compreso il raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici (di norma 40 anni); a questi fini, si considerano pagabili dopo sei mesi anche le prestazioni di fine servizio o di fine rapporto che l’Istituto eroga a soggetti iscritti a casse pensionistiche diverse da quelle gestite dall’Istituto ovvero a regimi pensionistici particolari e con un’anzianità contributiva massima prevista in misura diversa dai 40 anni;
– collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’ente di appartenenza.
Rientrano nell’ambito di applicazione del termine di 6 mesi tutte le cessazioni dal servizio alle quali è connessa una pensione liquidata in base all’anzianità contributiva massima prevista dal regime previdenziale anche nell’ipotesi in cui la predetta anzianità contributiva massima sia stata maturata dopo la richiesta di pensionamento ed entro la decorrenza della pensione stessa.
Inoltre, anche le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso osservano i termini di pagamento previsti in questo paragrafo.
Prestazioni da pagare entro 105 giorni dalla data di cessazione dal servizio
Nei casi di cessazione dal servizio per inabilità nonché nei casi di decesso del dipendente, l’amministrazione o l’ente datore di lavoro deve provvedere all’invio della documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione dal servizio e l’Inpdap deve procedere alla corresponsione della prestazione entro i novanta giorni successivi alla ricezione dei documenti.
Decorrenza dei nuovi termini
I nuovi termini di liquidazione e pagamento decorrono con effetto dal 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del decreto stesso e, quindi, i nuovi termini si applicano alle cessazioni avvenute a partire dal 13 agosto 2011.
Disciplina derogatoria
Rimane ferma l’applicazione dei termini previgenti nei confronti dei dipendenti che hanno maturato i requisiti di pensionamento (secondo il regime pensionistico di appartenenza) in un momento precedente alla data del 13 agosto 2011.
Per i suddetti dipendenti i termini rimangono i seguenti:
– 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per raggiungimento della anzianità contributiva massima a fini pensionistici) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso;
– 6 mesi per tutte le altre casistiche.
Alla nota è allegato uno schema che riporta i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione, vigenti al 12 agosto (31 dicembre, per il personale scolastico) 2011 per il diritto alla pensione (da quotidiano Ipsoa).
6 dicembre 2011