Il Ministero della Salute ha inviato una nota con le prime istruzioni operative per l’applicazione del Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione (I&R) degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.
Il decreto legislativo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 213 del 12-9-2022 ed entrerà in vigore dal 27 settembre 2022 ma, come precisa la nota ministeriale, è previsto un periodo transitorio che si concluderà con l’entrata in vigore del manuale operativo.
Il Ministero della Salute con una nota il Direttore Generale, Pierdavide Lecchini, dispone le norme transitorie concernenti l’identificazione e la registrazione fino all’entrata in vigore e alla completa applicazione del manuale operativo I&R.
Nello specifico la nota ministeriale chiarisce che continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti, sull’identificazione e la compilazione del documento di accompagnamento informatizzato in BDN per alcune registrazioni.
Registrazione delle movimentazioni –
Restano invariate le modalità e i tempi della registrazione automatica delle movimentazioni in BDN per bovini, equini, ovicaprini, suini, camelidi e cervidi, pollame ed altri volatili (avicoli), conigli e lepri, pesci e, da ottobre anche per l’apicoltura.
Il ministero chiarisce che fino alla completa applicazione del nuovo manuale operativo I&R, restano in vigore le attuali norme che disciplinano le comunicazioni all’autorità comunale per le movimentazioni verso pascolo, incluso anche l’alpeggio e la transumanza.
Stabilimenti riconosciuti e stelle di transito–
Rimane invariato, inoltre, l’aggiornamento degli elenchi degli stabilimenti riconosciuti presenti sul portale internet Vetinfo.it, la registrazione delle informazioni inerenti alle macellazioni e la registrazione dei controlli veterinari compiuti dall’ASL nello specifico applicativo del portale www.vetinfo.it.
Persistono nel periodo di transito anche i requisiti sanitari imposti per la registrazione di stalle di transito per ungulati, fiere, mostre e mercati.
Allevamenti familiari –
Restano invariate le specie e il numero massimo di animali che possono essere detenuti negli allevamenti familiari.
Cervidi e camelidi –
L’identificazione e la registrazione in BDN dei cervidi e dei camelidi sarà invece obbligatoria solo dopo la completa applicazione del manuale operativo. Il Ministero chiarisce che la disposizione è finalizzata a consentire la registrazione dei fornitori con l’autorizzazione dei mezzi identificativi idonei a queste specie. Il numero di registrazione o di riconoscimento unico sarà assegnato in BDN dopo l’entrata in vigore del manuale operativo.
Mentre le disposizioni previste dal nuovo decreto I&R per le tipologie di stabilimenti, di operatori e di specie animali non ancora presenti nel sistema informativo BDN, saranno obbligatorie solo dopo l’entrata in vigore del manuale operativo.
Dopo la pubblicazione del manuale operativo I&R saranno definiti i tempi di adeguamento per garantire gli adempimenti necessari alla piena operatività della BDN e il progressivo adeguamento degli operatori alle nuove disposizioni.