La Suprema Corte con la sentenza n.12721/2009 Sezione Lavoro, ha stabilito che il lavoratore che va in carcere per motivi indipendenti dall’attività lavorativa, non ha diritto allo stipendio, ma non può essere licenziato se, la sua assenza non comporta necessità per l’azienda di nuove assunzioni o di cambiamenti organizzativi.
Gli Ermellini, infatti, hanno convalidato il reintegro nel posto di lavoro del Sig. S.U., lavoratore in una azienda napoletana con oltre 60 dipendenti, che si occupa di trattamento di rifiuti per la regione Campania, il quale, essendo finito in carcere, era stato licenziato in tronco per “assenza ingiustificata” dal luogo di lavoro.
L’azienda nel corso del giudizio aveva evidenziato come la detenzione del lavoratore aveva deteminato una lesione alla società stessa, causando una alterazione del normale cilco produttivo che in alcun modo poteva subire interruzioni. L’illegittimità del licenziamento, già pronunciata dalla Corte di appello di Napoli è stata confermata dalla Cassazione che, ha disposto l’immediato reintegro del lavoratore e ha condannato la società “General Construction” al risarcimento dei danni subiti.
La Corte è stata lapidaria: se il lavoratore finisce in carcere per motivi non attinenti al proprio lavoro non può essere licenziato. In queste circostanze, per valutare la rilevanza, o meglio, la tollerabilità dell’assenza del lavoratore, occorre far riferimento ad una serie di parametri quali: il tipo di organizzazione tecnico-produttiva, le esigenze oggettive dell’impresa, la natura e l’importanza delle mansioni del lavoratore detenuto, la prevedibile durata della carcerazione e la possibilita’ di affidare temporaneamente ad altri le mansioni del lavoratore assente senza che tutto questo necessiti di nuove assunzioni. Nel caso di specie “la carenza della prestazione del dipendente, non ha arrecato alcuna alterazione seria delle funzioni produttive”, nè ha compromesso la struttura organizzativa dell’azienda tale da rendere necessarie “nuove assunzioni
Lavoroediritti – 27 febbraio 2012