La Cassazione sdogana la raccomandazione del politico quando è rivolta a soggetti estranei ai suoi poteri funzionali. Ed anche il regalino (un computer portatile) susseguente al buon esito della segnalazione non prova nulla.
Così, nel giorno in cui, in risposta al malcostume della politica, l’accordo sul Ddl corruzione sembra fatto, arriva la doccia fredda della Suprema a rimarcare la differenza tra comportamenti illeciti e azioni “soltanto” inopportune da parte degli eletti. Non integrano alcun reato, dunque, le pressioni rivolte verso un terzo, anche se appartenente alla pubblica amministrazione (nel caso il direttore generale della Asl di Chieti), se costui è fuori dalla sfera di influenza del presunto corruttore (l’ex sindaco di Pescara) e, dunque, il “suggerimento” non è espressione dei suoi atti di ufficio. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 38762/2012 (il testo su www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com), respingendo il ricorso della procura di Pescara contro la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gup. Il caso La “segnalazione” del primo cittadino al direttore generale della Asl abruzzese aveva come scopo il trasferimento di una dottoressa, ai tempi impiegata a Pescara, a Chieti. Il passaggio era poi puntualmente avvenuto ma secondo il Gup il dono del computer, avvenuto in occasione del compleanno e delle feste natalizie, “era riconducibile ad una iniziativa spontanea, quale segno di apprezzamento e riconoscimento della disponibilità ricevuta”. Ma nulla più, visto che l’interessamento del sindaco non era stato condizionato alla promessa di qualche utilità. Niente concussione .. Niente concussione (il reato contestato in primo grado), dunque, perché “alcun abuso della qualità o dei poteri, nessuna costrizione o induzione di terzi alla promessa o alla dazione di una qualche utilità risultano, essere stati posti in essere”. …e neppure corruzione impropria Ma neppure la strada percorsa dalla Procura, quella della corruzione impropria susseguente, trova riscontro. Infatti, per i giudici di Piazza Cavour, “la corruzione” si realizza solo quando “l’atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientri nella competenza, o nella sfera di influenza dell’ufficio al quale appartiene l’ipotetico soggetto corrotto, nel senso che occorre che sia espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata dal medesimo”. Un “requisito non ravvisabile – spiega la Cassazione – nell’intervento del pubblico ufficiale che non implichi l’esercizio di poteri istituzionali propri del suo ufficio” e “non sia in qualche maniera a questi ricollegabile” ma “sia diretto ad incidere nella sfera di attribuzione di un pubblico ufficiale terzo, rispetto al quale il soggetto agente è assolutamente carente di potere funzionale”. Lapidaria la conclusione: “La raccomandazione, in sostanza, è condotta che esula dalla nozione di atto d’ufficio”, e perciò, quando non concreta “l’uso dei poteri funzionali connessi alla qualifica soggettiva”, non integra la corruzione.
Il Sole 24 Ore – 5 ottobre 2012