E’ pronta per l’esame in Stato Regioni la bozza di accordo per la costituzione al ministero della Salute dell’elenco nazionale dei direttori di struttura complessa che potranno far parte delle commissioni di valutazione per il conferimento degli incarichi di “primario”. Obbligo per le Regioni di alimentare e aggiornare questo elenco attraverso un disciplinare ad hoc ed entro tempi certi, ossia entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno. È quanto fissa la bozza di accordo approdata in Conferenza che detta le coordinate relative all’Elenco nazionale dei direttori di struttura complessa ai fini delle composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento degli incarichi di struttura complessa per i profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario.
Scarica La bozza dell’accordo in Stato-Regioni
Un accordo sul solco delle norme dettate dal Decreto Balduzzi che – modificando le regole stabilite dal decreto 502 del 1992- ha decretato nuovi percorsi per la nomina dei primari (dirigenti, medici e sanitari di strutture complesse). Come stabilito dall’Articolo 4 del decreto Balduzzi, la selezione per la nomina dei futuri primari viene effettuata da “una commissione composta dal direttore sanitario dell’azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire”. Direttori individuati appunto “tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale”. Professionisti ai quali spetta il compito di presentare ai direttori generali delle aziende la terna di candidati idonei ad accedere alla poltrona di “primario”.
Grazie all’accordo viene quindi sancita l’istituzione presso il ministero della Salute dell’elenco nazionale che sarà pubblicato in una sezione dedicata del sito internet della salute. Elenco che le Regioni dovranno alimentare e aggiornare secondo un disciplinare tecnico per l’alimentazione del flusso informativo, allegato all’accordo.
Soprattutto le Regioni hanno l’obbligo di aggiornare tempestivamente l’elenco anche su istanza del direttore di struttura complessato interessato, e trasmettere comunque entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno l’intero elenco aggiornato. Il tutto senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Primari: le regole per il nuovo elenco nazionale
L’elenco nazionale dei direttori di struttura complessa è istituito presso il ministero della Salute. E’ costituito dagli elenchi regionali, aggiornato entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno ed è alimentato secondo un preciso disciplinare tecnico.
E’ pronto per l’esame in conferenza Stato-Regioni lo schema di accordo per la costituzione dell’elenco nazionale dei primari secondo le indicazioni e le richieste avanzate dai governatori in occasione della elaborazione del documento «Linee guida recanti criteri generali per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica sanitaria nelle aziende del Ssn», approvato a marzo. L’elenco nazionale dovrà trovare spazio in una sezione dedicata del sito internet del ministero e i dati contenuti negli elenchi regionali dovranno prevedere i dati anagrafici del direttore di struttura complessa, l’azienda sanitaria (Asl, Ao, Irccs, Aou e Policlinici) di cui questo fa parte, l’incarico affidato al primario con relativa disciplina e periodo di validità.
Più completi e complessi i dati che Regioni e Province autonome devono trasmettere al ministero e che non devono necessariamente (o non possono per ragioni di privacy) essere pubblicati nell’elenco nazionale sul sito del ministro. Oltre al loro codice identificativo (della Regione) devono indicare mese e anno oltre il quale i dati trasmessi non possono essere pubblicati nell’elenco nazionale, il codice fiscale, i dati anagrafici del primario e il codice che identifica l’azienda sanitaria (come nel precedente elenco per il sito) e poi anche il codice della professione relativo alla disciplina, quello della disciplina oggetto dell’incarico, la data di inizio del periodo di validità di questo e la data di fine attività lavorativa del direttore o di fine rapporto con l’azienda sanitaria.
La trasmissione dei dati avverrà solo in modalità elettronica secondo le specifiche tecniche indicate dalla Salute sul formato elettronico delle trasmissioni, le procedure di controllo dei dati, le modalità di segnalazione delle anomalie ai soggetti interessati e quelle per le eventuali rettifiche.
Il disciplinare tecnico si completa con l’elenco dei codici delle professioni e delle discipline.
Da Quotidianosanità e il Sole sanità – 26 luglio 2013