di Lucilla Vazza. Tanto tuonò che piovve. Si conclude con due articoli, attesissimi, il periodo di stand by del decreto attuativo sulla dirigenza sanitaria (Dlgs 171/2016), che promette di liberare dalle catene della politica le nomine dei manager del Ssn. Anticipiamo il testo del decreto “correttivo”, che si è reso necessario o dopo la sentenza della Consulta n. 251/2016 del 25 novembre scorso, che aveva dichiarato parzialmente incostituzionale la legge delega per la riforma della pubblica amministrazione ( Riforma Madia, legge 124/2015) nella parte in cui aveva previsto solo il “parere”, e non l’“intesa”, con le Regioni per cinque decreti legislativi di attuazione (dirigenza sanitaria, licenziamento disciplinare, società partecipate, dirigenza pubblica, servizi pubblici)
Il ricorso era stato promosso dalla Regione Veneto. La richiesta condivisa dal mondo delle Regioni era di far pesare la propria autonomia nella scelta dei dirigenti, i direttori generali, delle strutture sanitarie, rivedendo innanzitutto il sistema nomine tra da 3-5 candidati individuati dall’agenzia nazionale per i servizi sanitari.
Il testo correttivo
All’articolo 2 (Modifiche alle Premesse del decreto legislativo n. 171 del 2016) si scrive che «nelle Premesse del decreto legislativo n. 171 del 2016, dopo il capoverso “Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2016”, è inserito il seguente capoverso: “Acquisita l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta nella seduta del……”».
Il secondo punto è riportato all’articolo 3 (Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo n. 171 del 2016) dove si dispone che « All’articolo 2, comma 1, quarto periodo, le parole “non inferiore a tre e non superiore a cinque” sono soppresse».
Cancellata quindi la previsione della “rosa di candidati” che la commissione di esperti avrebbe dovuto sottoporre al presidente della Regione, in misura “non inferiore a tre e non superiore a cinque”, nell’ambito dei quali la Regione avrebbe scelto il manager.
Questo significa che si liberano le mani alle Regioni per la scelta dei nomi dei nuovi Dg.
Il Sole 24 Ore sanità – 17 febbraio 2017