È atteso per questa settimana il parere della commissione Affari Sociali sul decreto legislativo che modifica i criteri per la selezione dei direttori generali, direttori amministrativi, e direttori sanitari degli enti del Servizio sanitario nazionale. Intanto, è stata oggi pubblicata la scheda di lettura elaborata dal Servizio studi di Camera e Senato.
Il dossier del Servizio studi parlamentare
Qui innanzitutto si segnala come lo schema di decreto legislativo sia stato predisposto anche in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, che ha dichiarato illegittima la procedura relativa alla delega in oggetto, nella parte in cui prevedeva un parere della Conferenza unificata Stato-Regioni anziché un’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e Regioni. Sul presente schema è già stata sancita l’intesa in sede di Conferenza Stato Regioni lo scorso 6 aprile.
Le novità inserite schema riguardano, più specificamente, gli incarichi di direttore generale negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, mentre non sono modificate le norme sul conferimento degli incarichi di direttore amministrativo, di direttore sanitario e (qualora tale figura sia prevista dalla legislazione regionale) di direttore dei servizi socio-sanitari.
L’articolo 3 modifica la disciplina sulle procedure per la costituzione e l’aggiornamento di un elenco di soggetti idonei per gli incarichi suddetti di direttore generale. Si ricorda che tale normativa prevede l’istituzione, presso il Ministero della salute, di un elenco nazionale di soggetti idonei alla nomina di direttore generale (presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale), aggiornato con cadenza biennale. L’elenco viene formato mediante selezioni per titoli curate da una commissione nazionale. Alla selezione possono partecipare i soggetti aventi i titoli di studio e l’esperienza dirigenziale richiesti e che abbiano in ogni caso partecipato ad un corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.
Più in particolare le novità riguardano il punteggio minimo ai fini dell’inserimento nell’elenco nazionale e il criterio di ordine dei candidati in quest’ultimo, nonché i criteri e le modalità di attribuzione del punteggio. Riguardo alla soglia, la prima novità, nell’ambito di un punteggio massimo che resta fissato in 100, riduce da 75 a 70 punti quello minimo per l’inserimento nell’elenco; essa inoltre specifica che l’elenco è redatto secondo l’ordine alfabetico e senza l’indicazione del punteggio.
Viene poi soppresso il principio di parità tra i titoli formativi e professionali e l’esperienza dirigenziale. Si prevede quindi che per l’esperienza dirigenziale possa essere attribuito un massimo di 60 punti e per i titoli formativi e professionali un massimo di 40 punti. In secondo luogo, per i titoli formativi e professionali, si specifica che essi devono, in ogni caso, avere attinenza con le materie del management e della direzione aziendale e si inseriscono nell’ambito dei suddetti titoli valutabili i corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale e gli ulteriori corsi di formazione di àmbito manageriale e organizzativo, svolti presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza, della durata di almeno 50 ore, con esclusione dei corsi già valutati quali requisito d’accesso.
Nel testo si prevedeva poi la diramazione di un avviso pubblico, da parte della Regione, e la conseguente costituzione di un primo gruppo di candidati, rappresentato da tutti gli iscritti all’elenco nazionale che manifestino interesse. Nell’ambito di questo gruppo, doveva essere proposta al presidente della Regione una rosa (che può variare da un minimo di 3 ad un massimo di 5 soggetti), individuata, mediante una valutazione per titolo e colloquio, da parte di una commissione regionale (quest’ultima composta da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, da un esperto designato dall’Agenas e da un esperto designato dalla Regione). Nell’àmbito della rosa proposta, la nomina deve ricadere sul soggetto che presenti i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire.
In questo caso un’ulteriore novità introdotta specifica che la commissione regionale è nominata dal presidente della Regione, secondo modalità e criteri definiti da quest’ultima, e sopprime i limiti minimo e massimo per la composizione numerica della rosa. La nuova nomina, in caso di mancata conferma o di altre ipotesi di decadenza del direttore generale, potrà poi essere effettuata anche mediante il ricorso ad altri nominativi, inseriti nelle rose di candidati relative ad una selezione svolta dalla Regione in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purché i soggetti figurino ancora nell’elenco nazionale.
Cambia anche il termine per lo svolgimento, da parte della regione, della procedura di prima verifica del direttore generale. Viene elevato da 60 a 90 giorni il termine, fermo restando che esso decorre trascorsi 24 mesi dalla nomina.
Si ricorda che, ai fini della verifica,la regione acquisisce il parere del sindaco o (per i casi in cui la circoscrizione dell’azienda sanitaria locale non coincida con quella di un singolo comune) della conferenza dei sindaci ovvero (per le aziende ospedaliere o ospedaliero- universitarie) della conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale e che l’eventuale esito negativo del procedimento comporta la decadenza immediata dall’incarico.
Giovanni Rodriquez – Quotidiano sanità
14 maggio 2017