Non è soggetto a Irap il medico in convenzione con il Servizio sanitario nazionale che usa la normale dotazione strumentale e organizzativa prevista dalla convenzione con l’Asl, anche in considerazione del fatto che l’ammontare dei compensi dipende dal numero dei pazienti assistiti e non dai mezzi a disposizione del professionista.
In una decisione articolata, perché basata su un avviso di accertamento contenente una pluralità di rilievi, la Ctr Veneto (777/29/2015, presidente Valmassoi, relatore Quaglia) torna su un tema frequente nel contenzioso tributario degli autonomi, sovvertendo l’esito del giudizio di primo grado e allineandosi alla giurisprudenza prevalente della Cassazione.
L’autonomia organizzativa oggetto di giudizio era quella di un medico di famiglia che solo marginalmente svolgeva l’attività di odontoiatra, senza avvalersi di dipendenti, situazione che ha facilitato la decisione dei giudici. Infatti, qualora sia presente una segretaria addetta alla “gestione” degli appuntamenti o una infermiera, l’esito del contenzioso è molto meno scontato, come dimostrato anche dalla risposta del sottosegretario all’Economia all’interrogazione parlamentare n. 5-05000 del 12 marzo scorso. L’esponente del Governo ha richiamato a titolo di esempio «l’impiego di beni strumentali o di lavoro altrui in misura eccedente a quanto necessario per l’esercizio dell’attività professionale del medico di base» tra gli elementi che provano la presenza di autonoma organizzazione e ha affermato che «l’individuazione di specifici ulteriori parametri qualitativi e quantitativi per definire la sussistenza di un’autonoma organizzazione può avvenire solo con un eventuale intervento normativo e non in via amministrativa».
Purtroppo, però, l’occasione della legge delega non è stata colta, per cui il contenzioso è destinato a proseguire. Peraltro, alcuni documenti di lavoro finalizzati ai decreti attuativi della riforma sembravano orientati a riconoscere l’inesistenza del requisito soggettivo ai medici dotati «dello standard previsto dalla convenzione» ovvero (per le attività intra-moenia) ai medici che percepiscono più del 75% del proprio reddito dall’attività svolta in convenzione nell’ambito di strutture ospedaliere.
Quel che è certo (almeno nella giurisprudenza della Cassazione, sentenze 9692/2012 e 16467/2014) è che la struttura che assume rilevanza è quella predisposta dal professionista e non da terzi (ad esempio nelle case di cura). L’assoggettamento a Irap dell’attività svolta nell’ambito della medicina di gruppo è stata sottoposta al possibile vaglio delle Sezioni unite dall’ordinanza 6330/2015, data la peculiarità di questa modalità organizzativa (sempre più frequente), che consente a più professionisti «di sviluppare e migliorare le potenzialità assistenziali di ciascuno di essi». A ogni modo, la disponibilità dello studio non dovrebbe costituire elemento rilevante (circolare 28/E/2010), anche nel caso in cui si ricevano i pazienti in due locali distanti tra loro (Cassazione 2967/2014).
Giorgio Gavelli – Il Sole 24 Ore – 9 novembre 2015