Il Sole 24 Ore. Lo smart working nella Pa sarà a rotazione, con un modello ibrido che mescola lavoro agile e in presenza e assicura a quest’ultimo uno spazio prevalente. Potrà essere attivato anche quando l’ente non riesce a fornire gli strumenti, ma servirà un’autorizzazione e una verifica preventiva sulla sicurezza dei dati. In ogni caso, il lavoro agile avrà come precondizione la garanzia di «invarianza dei servizi all’utenza», e il piano di smaltimento degli eventuali arretrati.
Il confronto di ieri alla Funzione pubblica ha ottenuto il via libera sindacale alle nuove Linee guida ministeriali sul lavoro agile nella Pa, che ora attendono solo l’Unificata prima dell’entrata in vigore. Le Linee guida puntano a regolare il secondo tempo dello smart working pubblico, dopo la fase emergenziale del telelavoro generalizzato e prima della disciplina a regime che sarà fissata nei contratti e nei Piani integrati di organizzazione (Piao) da adottare entro il 31 gennaio. L’obiettivo, sostiene il ministro per la Pa Renato Brunetta rivendicando l’attuazione di uno dei capitoli del Patto di Palazzo Chigi, è un meccanismo «intelligente e flessibile», che unisce i principi della contrattazione all’autonomia delle amministrazioni.
Sul piano pratico, le Linee guida anticipano il modello duplice di lavoro fuori ufficio disegnato dalle bozze di contratto, e fondato sullo smart working vero e proprio e sul «lavoro da remoto». Il primo potrà essere senza vincoli di orario, con il diritto alla disconnessione. Il «lavoro da remoto» implica invece solo un cambio di luogo della prestazione, che mantiene gli obblighi (anche orari) del lavoro in presenza. Nei giorni agili non si potranno avere le indennità di straordinario, trasferta, rischio e disagio.
Su questi aspetti le Linee guida anticipano di fatto le regole scritte nelle bozze di contratto in discussione con i sindacati, e fissano i contenuti dell’accordo individuale che nella nuova fase torna a rappresentare il presupposto indispensabile al lavoro agile. L’accordo dovrà indicare la durata, anche a tempo indeterminato, il calendario delle giornate in sede e a distanza, le modalità di recesso e i motivi che lo permettono, i tempi di riposo e le forme di esercizio dei poteri di direzione e controllo.