Cooptazione del 30% dei dirigenti a contratto negli enti locali sempre sulla base di criteri sostanzialmente fiduciarii. Non basta la previsione nel nuovo comma 1 dell’articolo 110 del dlgs 267/2000 (come novellato dall’articolo 11 del di 90/2014) di una «selezione pubblica» per assicurare che i dirigenti a contratto siano assunti secondo le modalità stabilite dall’articolo 97 della Costituzione, cioè in base ad un concorso pubblico.
Nella realtà, la norma è strutturata in modo da lasciare di fatto ogni scelta ai sindaci, per permettere loro di creare una sorta di dirigenza «parallela» a quella di ruolo, composta da persone di fiducia. L’ampia possibilità di continuare a selezionare le persone più «vicine» politicamente sta scritta nei dettagli della previsione normativa, ai sensi della quale «fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico». Come si nota, la selezione non ha lo scopo, conte avviene nei concorsi pubblici, di scegliere il migliore dci concorrenti sulla base delle prove di valutazione delle competenze e capacità, in esito alle quali si forma una graduatoria che vincola a stipulare il contratto di lavoro col concorrente meglio piazzato. La norma, pur sibillina, ha uno scopo diverso: accertare in capo a coloro che presentano la candidatura all’assunzione a tempo determinato il possesso dei requisiti per essere assunti (un’esperienza pluriennale comprovata e una specifica professionalità), non individuare il migliore. In sostanza, la selezione si potrà limitare, come del resto fin qui è sempre avvenuto nelle circostanze in cui gli enti hanno ritenuto di procedere in tal modo, alla sottoposizione ai sindaci di una rosa di candidati che possiedono i requisiti, demandando, però, la scelta finale al sindaco, sul presupposto della «fiduciarietà» del rapporto da instaurare. Di fatto, la norma pare consentire di « vestire» scelte comunque per cooptazione, con procedure che di selettivo hanno soltanto il nome. Non sembra un caso che nella stesura finale del di 90/2014 siano saltate due previsioni inizialmente inserite nelle bozze. La prima avrebbe dovuto indurre a definire preventivamente il profilo professionale dell’incarico, cosa che avrebbe reso la «selezione» più oggettiva a monte. La seconda, avrebbe imposto di affidare la selezione a commissioni composte da soggetti dotati di particolare competenza, da scegliere tra dirigenti, docenti e professionisti esterni.
ITaliaOggi – 4 luglio 2014