Una sistematica negligenza del lavoratore, tale da provocare una lesione irreparabile del necessario vincolo fiduciario tra le parti, può costituire giusta causa di licenziamento. Lo ha affermato la sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21437/11.
Il caso
La dipendente di una società, operante nel campo del trasporto e custodia valori, veniva licenziata per giusta causa, a seguito di condotte negligenti. Impugnato il licenziamento, i giudici rigettavano in entrambi i gradi di giudizio la domanda di reintegra proposta dalla lavoratrice, la quale si rivolgeva, infine, alla Cassazione. La ricorrente lamenta l’omessa considerazione dell’esaurimento del potere disciplinare del datore di lavoro, che non avrebbe potuto provvedere al licenziamento in quanto per i medesimi fatti era già stata irrogata altra sanzione. La Suprema Corte, però, conferma le valutazioni svolte dai giudici di merito, rilevando che il licenziamento costituisce un nuovo esercizio del potere disciplinare con riferimento a fatti diversi, per le particolari circostanze di tempo e luogo: esso, infatti, appare fondato non già sui medesimi fatti posti a base della precedente sospensione disciplinare, bensì su ulteriori addebiti. Per altro verso, la lavoratrice contesta l’esistenza di una giusta causa di licenziamento. Ma anche in questo caso, il motivo è infondato. Correttamente, infatti, i giudici hanno rilevato «la sistematica totale negligenza» della ricorrente, che ha provocato «una lesione irreparabile del necessario vincolo fiduciario tra le parti». Dall’esame della vicenda, risulta provata la risolutiva gravità dei fatti contestati alla dipendente, in particolare avuto riguardo alle mansioni affidatele: la donna, addetta al coordinamento e controllo delle operazioni di contrazione di banconote, aveva omesso di comunicare l’ammanco di un plico proveniente da una Banca, aveva omesso di segnalare che l’impianto di videoregistrazione presentava delle zone d’ombra nei punti di apertura e chiusura dei plichi di denaro, e non aveva redatto i verbali di constatazione di differenze di valori. Dall’insieme di questi comportamenti risulta evidente la sussistenza della giusta causa che, per pacifica giurisprudenza, consiste nella «grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario».
Lastampa.it – 12 gennaio 2012