Con decorrenza primo gennaio 2017 è in applicazione il Regolamento 2285 della Commissione dell’8 dicembre 2015 relativo all’organizzazione dei controlli ufficiali che modifica il Regolamento 854/2004 per quanto riguarda taluni requisiti per i molluschi bivalvi vivi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini, nonché il Regolamento 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari. A tale proposito l’Unità organizzativa veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Veneto ha inviato alle Ulss una nota che riporta le indicazioni ministeriali e regionali sull’applicazione del Regolamento 2285/2015. Tale regolamento consente di allineare la legislazione europea al Codex alimentarius per quanto riguarda le norme in materia di classificazione delle zone di produzione di classe A di cui all’allegato II del Regolamento 854/2004 e il criterio di sicurezza alimentare per l’Escherichia coli nei molluschi bivalvi vivi ed echinodermi, tunicati e gasteropodi vivi immessi sul mercato di cui all’allegato I del Regolamento 2073/2005.
Il nuovo criterio per i molluschi bivalvi vivi ed echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità, consiste in un piano a tre classi (n = 5, c = 1, m = 230 e M = 700 E. coli MPN/100 g di polpa e liquido intervalvare) e rispecchia le norme in materia di classificazione delle zone di produzione di classe A in cui è autorizza la raccolta di molluschi bivalvi vivi.
Scarica la nota regionale 5 gennaio 2017 e la nota ministeriale 6 ottobre 2016
10 gennaio 2017