Lo schema di decreto sulle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli è all’ordine del giorno della Conferenza Stato Regioni. In allegato le misure minime previste. Nel corso della Conferenza Stato Regioni, del 19 aprile, le regioni sono chiamate a esprimere il loro parere sullo schema di decreto del Ministro della salute, relativo alle modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli. Il testo già diffuso presenta le misure da adottare negli allevamenti familiari e commerciali che detengono pollame. I provvedimenti sono finalizzati a limitare il rischio di diffusione dell’influenza aviaria.
Zone di rischio – In relazione al rischio di introduzione e diffusione del virus HPAI, sono state individuate specifiche modalità operative da applicare nelle zone ad alto rischio A e B. Le misure di biosicurezza da applicare sono elencate nell’allegato A del decreto. La ripartizione delle zone ad alto rischio verranno individuate dalle regioni entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Ad oggi le zone considerate a rischio sono quelle individuate con la nota DGSAF n. 29049 del 20 novembre 2019.
Verifiche di biosicurezza – Il Servizio veterinario dell’ASL, competente per territorio, effettuerà le verifiche del rispetto delle misure di biosicurezza negli stabilimenti che detengono pollame. Le regioni sono chiamate a predisporre un cronoprogramma dei controlli, che nel primo anno, dovrà estendersi ad almeno il 10% del totale degli stabilimenti, suddivisi per le principali specie avicole.
Le misure previste – Per le varie tipologie di stabilimenti che detengono pollame e per i centri di imballaggio, lavorazione di uova e depositi di uova sono elencate nell’allegato al decreto le misure di biosicurezza minime da applicare sulla base della tipologia di attività, dell’orientamento produttivo, delle modalità di allevamento, sulla base del rischio di introduzione e diffusione del virus e del rischio di contatto diretto o indiretto con i volatili selvatici.
Per tutti gli stabilimenti sono definite misure strutturali, gestionali e specifiche misure aggiuntive per gli allevamenti all’aperto.
In zona A – è vietata l’apertura di nuovi allevamenti di tacchini all’aperto e la riconversione di allevamenti ordinari preesistenti in tale tipologia di allevamento;
In zona B – è vietato l’allevamento all’aperto del tacchino, l’apertura di nuovi allevamenti ordinari all’aperto e la riconversione a modalità di allevamento all’aperto di allevamenti ordinari preesistenti (compresi quelli di selvaggina da penna). Negli allevamenti all’aperto già esistenti, sulla base della situazione epidemiologica e nei periodi piri a rischio legati ai flussi migratori, deve essere garantito l’allevamento al chiuso degli animali nel rispetto del benessere animale. A tal fine solo negli allevamenti di selvaggina la copertura potrà essere garantita anche da reti.