Via libera del ministero del Lavoro alla possibilità di fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica. Nella risposta a interpello 26/2011 della Direzione generale per l’attività ispettiva, infatti, i tecnici ministeriali spiegano che il principio della coincidenza del riposo settimanale con la domenica è previsto sì dalla legge ordinaria (decreto legislativo 66/03, articolo 9) ma solo «in via tendenziale». Non risulta contemplato da una norma di rango costituzionale. Del resto, chiarisce ancora il Ministero, il decreto legislativo 66/03 (articolo 9) stabilisce che «il riposo di 24 ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico – organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto ad attività aventi specifiche caratteristiche».
Di qui, la conclusione: le imprese che adottano modelli tecnico-organizzativi di turnazione possono svolgere attività lavorativa nel giorno della domenica, e ciò a prescindere dal settore produttivo di appartenenza. Se questo è il contesto generale, resta fermo l’obbligo di rispettare la seguente regola: il riposo settimanale va goduto ogni sette giorni. Va poi cumulato con le ore di riposo giornaliero e può essere calcolato «come media in un periodo non superiore a 14 giorni».
Ilsole24ore.com – 27 giugno 2011