La Camera ha approvato in via definitiva la proposta di legge in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. La proposta di legge introduce una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati (MNA) con la finalità di definire una disciplina unitaria organica sui minori stranieri non accompagnati, che al contempo rafforzi gli strumenti di tutela garantiti dall’ordinamento e cerchi di assicurare maggiore omogeneità nell’applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale.
Nel corso del 2016 sono sbarcati sulle coste dell’Italia meridionale 25.846 minori stranieri non accompagnati. Conseguentemente, nel 2016 i minori non accompagnati giunti in Italia hanno costituito il 14,2% dei migranti sbarcati, mentre nel 2015 la stessa percentuale si è attestata all’8%. Riguardo all’età, il 56,6% è costituito da 17enni (9.827 tra ragazzi e ragazze). Sono 46 (0,3%) i minori di sei anni.
Gli articoli 1-3 della proposta definiscono l’ambito di applicazione soggettivo della disciplina che si intende introdurre e l’affermazione del principio generale del divieto di respingimento alla frontiera dei minori. In particolare, l’articolo 1 circoscrive l’applicazione della legge ai minori stranieri non
accompagnati (come definiti nell’articolo 2) in ragione della loro condizione. Viene quindi affermato il principio in base al quale, a prescindere dall’intenzione di richiedere la protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell’Unione europea.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della proposta di legge, l’articolo 2 definisce il minore straniero non accompagnato come il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle legge vigenti nell’ordinamento italiano.
L’articolo 3 introduce esplicitamente un divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, respingimento che non può essere disposto in alcun caso. In secondo luogo, si introduce una modifica alla disciplina relativa al divieto di espulsione dei minori stranieri che può essere derogato esclusivamente per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (ed, in tal caso, è competente il Tribunale per i minorenni).
Con l‘articolo 4 il provvedimento interviene sui termini della prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, riducendo da 60 a 30 giorni il tempo massimo in cui gli stessi devono rimanere nelle strutture di prima accoglienza. In tale ambito si svolge l’identificazione del minore – per la quale è introdotto dal testo in esame il termine massimo di 10 giorni – e l’eventuale accertamento dell’età. In tali strutture, inoltre, i minori ricevono, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Il testo specifica altresì che tali strutture devono essere destinate ai minori.
L’articolo 5 introduce nel decreto legislativo n. 142 del 2015 un nuovo articolo 19-bis volto a disciplinare in maniera uniforme sul territorio nazionale la procedura di identificazione del minore, che costituisce il passaggio fondamentale per l’accertamento della minore età, da cui a sua volta dipende la possibilità di applicare le misure di protezione in favore dei minori non accompagnati.
Gli articoli 6 e 8 della proposta introducono alcune modifiche alla disciplina delle indagini familiari e del cosiddetto rimpatrio assistito. Secondo la normativa vigente, i minori stranieri non accompagnati possono essere rimpatriati attraverso la misura del rimpatrio assistito, finalizzata a garantire il diritto all’unità familiare del minore e ad adottare le conseguenti misure di protezione. Il provvedimento può essere adottato solo se, in seguito a un’indagine specifica (c.d. indagini familiari), svolta anche nel Paese d’origine del minore o in Paesi terzi, si ritiene che il rimpatrio sia opportuno nell’interesse del minore. A differenza dell’espulsione, il rimpatrio non comporta il divieto di reingresso per dieci anni.
In materia di rimpatrio assistito e volontario, l’articolo 8 del testo in esame modifica la competenza all’adozione del provvedimento, che in base alla normativa vigente, spetta alla Direzione generale dell’immigrazione del Ministero del lavoro.
L’articolo 9 istituisce il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le norme previste dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione dei minori in stato di abbandono, dove si prevede l’apertura della tutela ad opera dell’autorità giudiziaria per il minore i cui genitori non possono esercitare la potestà, e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) che prevede l’affidamento del minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, a una famiglia o a una comunità. L’articolo 11 prevede che presso ogni tribunale per i minorenni, entro Elenchi di tutori novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, è istituito un elenco di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle.
L’articolo 10 disciplina le questioni relative al permesso di soggiorno rilasciabile ai minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l’espulsione, contemplando due tipologie di permesso di soggiorno: quello per minore età e quello per motivi familiari. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il questore rilascia il permesso di soggiorno per minore età, su richiesta dello stesso minore, anche direttamente e anche prima della nomina del tutore; in secondo luogo, è previsto che abbia validità fino al compimento della maggiore età.
L’articolo 13 interviene poi in riferimento alla possibilità di convertire il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età.
Gli articoli da 14 a 17 sono finalizzati a rafforzare alcuni dei diritti riconosciuti ai minori non accompagnati. In particolare, l’articolo 14 estende la garanzia piena dell’assistenza sanitaria ai minori stranieri non accompagnati, prevedendo la loro iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale a seguito della segnalazione.
Gli articoli 15, 16 e 19 della proposta implementano le garanzie processuali e procedimentali a tutela del minore straniero.
nfine, l’articolo 19 autorizza gli enti e le associazioni che svolgono attività a favore dell’integrazione sociale degli stranieri ad intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e a ricorrere per l’annullamento di atti illegittimi in sede di giustizia amministrativa.
Quotidiano sanità – 29 marzo 2017