Giorni decisivi per il nuovo Regolamento sui farmaci veterinari: il testo della risoluzione approvata dalla Commissione Ambiente e Sicurezza Alimentare sarà presentata il 9 marzo per la prima lettura alla plenaria dell’Europarlamento. Il voto è calenderizzato per il 10 marzo. La risoluzione Grossetete (dal nome della relatrice) contiene alcune proposte di modifica al testo della proposta di nuovo Regolamento della Commissione Europea, frutto della negoziazione condotta in commissione Envi nelle scorse settimane su più di mille emendamenti. Tra le principali novità la proibizione dell’uso profilattico di routine degli antimicrobici, a eccezione dei casi in cui tale uso sia giustificato da un veterinario in presenza di sintomi eccezionali dell’animale. Sintomi che dovranno essere espressamente indicati in una apposita lista che verrà stilata dall’Agenzia europea del farmaco nei prossimi mesi.
L’uso metafilattico (ossia il trattare un gruppo di animali quando uno mostra segni di infezione) dovrà essere limitato agli animali clinicamente malati e agli animali singoli che sono identificati come ad alto rischio di contaminazione per evitare l’ulteriore diffusione nel gruppo.
La risoluzione-Grossetete prevede che prima di ricorrere al medicinale per l’uomo vengano esperite le possibilità di approvvigionamento del farmaco veterinario in tutto il mercato dell’Unione. Sul potere di titolarità a prescrivere medicinali si è giunti a una soluzione di “compromesso” con l’indicazione che spetterà al medico veterinario e alle altre figure professionali qualificate a farlo ai sensi della legge nazionale in vigore al momento dell´entrata in vigore del regolamento. Soluzione adottata per tutelare delle specifiche figure professionali presenti in alcuni Stati membri. Nel caso specifico dell’Italia tuttavia questa norma non comporterà nessun effetto pregiudizievole, poiché il rimando alla legge nazionale permette di tutelare la figura del medico veterinario.
“Le persone autorizzate a prescrivere medicinali veterinari secondo la legislazione nazionale applicabile possono vendere al dettaglio prodotti antimicrobici solo per gli animali di cui si occupano direttamente, dopo che sono state effettuate una diagnosi e una visita veterinarie adeguate dell’animale/degli animali in questione, e solo nel quantitativo richiesto per il trattamento in questione. Nel caso degli animali da produzione alimentare, la prosecuzione del trattamento con prodotti antimicrobici è stabilita sulla base di un nuovo esame clinico da parte di un veterinario”
8 marzo 2016