Il Ministero della Salute ha diramato una nota sulla detenzione e somministrazione dei medicinali veterinari appartenenti alla categoria degli Alfa-2 adrenergici o Alfa-agonisti, in cui sottolinea come i medicinali veterinari appartenenti alla categoria degli Alfa-2 adrenergici o Alfa-2 agonisti (xilazina, clonidina, romifidina, detomidina, medetomidina, dexmedetomidina, mivazerol, ecc.), nonostante vengano identificati come ipnotici e sedativi, comportino una depressione dose dipendente del SNC (tranquillizzazione – sedazione profonda – anestesia generale).
Poiché agli effetti sedativi/anestetici si accompagnano importanti effetti cardiocircolatori che si aggravano all’aumentare della dose (ipertensione, bradicardia, aritmie cardiache ed ipotensione) e con l’accidentale somministrazione endovenosa si determina una concentrazione plasmatica picco eccessivamente alta, con effetti clinici imprevedibili fino al decesso, viene richiesta la presenza di un medico veterinario competente per la somministrazione di un farmaco antagonista specifico ed adeguate terapie di supporto, oltre al monitoraggio clinico e strumentale.
Pertanto, la detenzione e l’impiego di questi farmaci è di esclusiva competenza del medico veterinario e vanno dispensati con ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia.
L’inserimento negli stampati dei medicinali interessati della dicitura: “La somministrazione e detenzione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario” da parte delle Aziende titolari delle rispettive AIC, dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2013.
autore: Ufficio stampa Fnovi – 6 agosto 2012