di Antonio Ciccia Messina, ItaliaOggi. Cinque anni di tempo per fare causa al medico; dieci anni per fare causa all’ospedale. La responsabilità sanitaria si sdoppia e le tutele seguono regole diverse a seconda che si agisca per danni contro la struttura o il professionista. Questo il compromesso delineato dal progetto di legge di riforma della responsabilità del personale sanitario, approvato in prima lettura dalla camera il 28 gennaio 2016 e ora all’esame del senato.
La riforma, in itinere, si occupa anche della responsabilità penale (già disciplinata dal decreto Balduzzi n. 158/2012), ma le novità più rilevanti riguardano il settore civile, che viene disciplinato sistematicamente.
Responsabilità civile – L’articolo 7, per la responsabilità civile, distingue la struttura sanitaria dal medico. Viene, infatti, previsto un regime di doppia responsabilità civile, che è responsabilità contrattuale per la struttura, mentre è extra-contrattuale per l’esercente la professione sanitaria. In concreto la differenza comporta molte conseguenze. Se il paziente (o gli eredi) fanno causa alla struttura sanitaria, sarà quest’ultima a dovere provare di avere eseguito le prestazioni sanitarie con diligenza (articoli 1218 e 1228 codice civile). Inoltre ci sono dieci anni di tempo per fare la causa. La responsabilità del medico è, invece, de?nita extracontrattuale (articolo 2043 codice civile): in questo caso è il paziente che deve dimostrare gli elementi della condotta illecita e il termine di prescrizione è di cinque anni. Deve ritenersi che la responsabilità civile verso il paziente operi anche in caso di colpa lieve. Quanto alla responsabilità civile, il decreto Balduzzi è molto laconico e si limita a richiamare l’articolo 2043 codice civile, in coda alla esclusione della responsabilità penale del medico per colpa lieve. E nelle sentenze ci si imbatte in affermazioni contraddittorie sulla natura (contrattuale o extracontrattuale) della responsabilità del medico. Il disegno di legge codi?ca anche la regola per l’ipotesi della rivalsa della struttura sanitaria sul medico per ribaltare le conseguenze economiche di un risarcimento danni: l’azione si potrà fare solo in caso di dolo o colpa grave del professionista. Altri aspetti della responsabilità civile sono l’obbligo di assicurazione, il tentativo obbligatorio di conciliazione (consulenza tecnica preventiva ai ?ni della composizione della lite, quale condizione di procedibilità, articolo 696-bis codice di Procedura civile), l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicurazione.
Responsabilità penale – Quanto alla responsabilità penale, per morte o lesioni personali per imperizia del sanitario secondo il pdl, scatta solo per dolo o colpa grave. Il nuovo articolo 590-ter del codice penale oltre a limitare a questi due casi la responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria, introduce la scriminante speciale della colpa grave quando, salve le rilevanti speci? cità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida uf?ciali, che dovranno essere pubblicate entro 180 giorni. La criticità della norma è rappresentata dal riferimento alle «rilevanti speci?cità del caso concreto», che apre la strada a una amplissima discrezionalità giudiziale.
3 febbraio 2016