Maurizio Hazan, Il Sole 24 Ore. È una norma “in fuorigioco”, l’articolo 38-bis del Dl 152/2021. Condiziona l’efficacia dell’assicurazione per i sanitari resa obbligatoria dall’articolo 10 della legge Gelli «all’assolvimento in misura non inferiore al 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina», ma pare fuori dallo schema disegnato dalla legge. In questi mesi è stato criticato – a ragione – da più parti. Non tanto per la sua ratio, potenzialmente condivisibile, quanto per la fattura tecnica, precaria e tale da renderla inapplicabile.Art. 38 bis Disposizioni in materia di formazione continua in medicina 1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, e' condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.
Certo, la formazione è la prima, fondamentale garanzia al cliente di ogni impegno professionale responsabile. A maggior ragione per i sanitari: la corretta applicazione delle “linee guida” (articoli 5 e 6 della legge Gelli) è, oltre che elemento per valutare la condotta professionale esigibile, irrinunciabile per sicurezza e qualità delle cure. Gli scenari post pandemici e le iniziative previste dalla missione 6 del Pnrr hanno poi enfatizzato ulteriormente l’importanza delle competenze tecniche, digitali e manageriali. Così si è incentivato l’adempimento dell’obbligo formativo non solo con sanzioni disciplinari (sinora poco applicate), ma anche con vincoli a costo ed efficacia della polizza obbligatoria.
Una prima bozza del Dm attuativo della legge Gelli dedicato all’assicurazione aveva previsto un meccanismo di bonus correlato agli obblighi di formazione e severe conseguenze (scopertura), in caso di loro violazione. Dopo varie discussioni, dal testo approvato in Conferenza Stato Regioni (ora molto discusso in attesa del parere del Consiglio di Stato) sparivano gli obblighi formativi. Ma ciò che è uscito dalla finestra è parzialmente rientrato dalla porta, nell’articolo 38-bis del Dl 152/2021, norma colma di imprecisioni e in parte irrazionale.
Lega l’efficacia di una copertura obbligatoria ex lege a un evento che all’atto della stipula si è già verificato: il raggiungimento della soglia del 70% dei crediti formativi «nell’ultimo triennio utile» (cioè completato prima della stipula). Sotto la soglia, non avrebbe senso parlare di inefficacia della polizza ma di genetica inassicurabilità: la condizione di inefficacia preesisterebbe alla conclusione del contratto. E la soglia è rigida: la norma non tiene conto di eventuali concessioni di proroghe per il recupero tardivo dei crediti.
Non solo. La pretesa inefficacia riguarda tutte le polizze ex articolo 10 della “Gelli”: non solo quelle dei sanitari, ma pure quelle delle strutture e quelle per colpa grave. Ciò pare incongruo per le strutture, discutibile per la colpa grave (che deve proteggere l’azienda sanitaria proprio da gravi negligenze dei propri ausiliari). Senza contare che che a tutt’oggi le polizze non sono neppure identificabili: manca ancora il decreto attuativo sui requisiti minimi.
Inoltre, non è prevista espressamente la non opponibilità dell’inefficacia della garanzia al terzo danneggiato, che non sarebbe protetto se il danno è arrecato da un sanitario non in regola coi crediti.
Tutto ciò rende l’articolo 38-bis di difficilissima, se non impossibile, applicazione. Il principio di fondo – quello dell’educazione al rispetto degli obblighi formativi per mitigare in teoria il rischio di responsabilità con migliori condizioni di garanzia – è condivisibile. Ma dovrebbe trovar espressione in una regolazione della materia più organica e coerente. Oppure alla libera iniziativa privata dell’assicuratore, che oggi potrebbe trarre spunto dalla norma per disciplinare convenzionalmente le ricadute sulla garanzia del mancato assolvimento di obblighi formativi specificati in polizza.