Nei reparti con poco organico e scarsi mezzi dovranno rispondere solo dei casi di colpa grave. Rimangono irrisolti vari dubbi tecnici Maurizio Hazan Luigi Isolabella. Lo «scudo penale» per i medici – introdotto dall’articolo 4 del decreto Milleproroghe, commi 8 septies e octies – è un segno dell’attenzione con cui si vuole rispondere al disagio e alle rivendicazioni di una categoria troppo spesso colpita da denunce affrettate, in molti casi usate solo per rinforzare richieste risarcitorie in sede civilistica.
Concetto giuridico di colpa
L’abuso dell’azione penale, che non aiuta i medici a operare con la serenità utile a garantire la migliore sicurezza delle cure, trova ragione nell’intrinseca incertezza del concetto giuridico di colpa, a partire dalle tre declinazioni della colpa generica: imprudenza, imperizia e negligenza.
In questo senso, un primo sforzo definitorio si è registrato con la legge Balduzzi e, di recente, con la legge Gelli che – in un contesto di ampia revisione della materia del rischio clinico e della sanità responsabile – ha introdotto l’articolo 590-sexies del Codice penale, escludendo la punibilita? per i casi di omicidio colposo o lesioni personali colpose commessi nell’esercizio della professione sanitaria, qualora l’evento si sia verificato per imperizia e siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida (adeguate alle specificita? del caso) o dalle buone pratiche clinico assistenziali. Ma l’esperienza giudiziaria dimostra che il solo riferimento a linee guida e buone pratiche non basta ad attribuire un significato tangibile al concetto di colpa, la cui evanescenza può essere superata solo con parametri concreti.
Cosa è cambiato col Covid-19
Non a caso, durante lo stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid 19, è stata introdotta una norma eccezionale (articolo 3 bis, Dlgs 44/2021) che limita la responsabilità penale alla sola colpa grave per i fatti previsti dagli articoli 589 e 590 del Codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e dovuti
all’emergenza pandemica.
Con questa norma, si è cercato per la prima volta di offrire parametri di riferimento codificati per orientare -senza vincolarla- la valutazione dei magistrati sul grado della colpa addebitabile agli operatori sanitari (dovendo tener conto della limitatezza delle conoscenze scientifiche al tempo sulle patologie da Sars-CoV-2, della scarsita? di risorse umane e materiali rispetto al numero di casi da trattare e del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche del personale non specializzato usato per far fronte all’emergenza).
Il nuovo scudo
Sul questa norma si innesta il nuovo «scudo» inserito nel Milleproroghe, in base al quale la limitazione di punibilità ai soli casi di colpa grave prevista per la durata dello stato di emergenza da Covid «si applica altresì ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del Codice penale commessi fino al 31 dicembre 2024 nell’esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario».
È una disposizione “transitoria”, il che lascia pensare che si tratti di una norma “tampone” in attesa di una più rotonda riformulazione della disciplina della responsabilità penale sanitaria (se ne discute proficuamente nella “Commissione Nordio” sui temi della colpa professionale medica).
La disposizione si pone in continuità rispetto ai precedenti interventi di riforma che hanno cercato di definire in ermini pratici il concetto normativo di colpa,
ravvisandone nella volatilità una fonte di incertezza per gli operatori sanitari. Per quanto incisiva nelle sue intenzioni protettive, la norma lascia aperti vari dubbi tecnici.
Da un lato, non è del tutto chiaro se il rapporto tra «situazioni di grave carenza di personale sanitario» ed evento lesivo debba porsi come nesso eziologico o basti la mera concomitanza. Dall’altro, nel tentativo di specificare granularmente il concetto di colpa, la norma elenca vari parametri di riferimento, alcuni dei quali (entità delle risorse materiali e finanziarie disponibili, contesto organizzativo) potrebbero non attenere a una situazione di carenza di personale, potendosi presentare anche «a pieno organico» senza però poter invocare limitazioni di responsabilità. Considerata la natura temporanea della norma, resta da vedere se questi dubbi dovranno essere risolti a livello giurisprudenziale o se verranno superati dall’entrata in vigore dell’atteso intervento organico di riforma della responsabilità penale sanitaria.
Focus – Il Sole 24 Ore