Dal settembre 2020, sono comparse le notifiche al sistema RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) per la presenza sul mercato europeo di molti alimenti contaminati con ossido di etilene; all’inizio le notifiche riguardavano i semi di sesamo e successivamente l’allerta ha interessato la farina di semi di carrube. La Commissione Europea sta chiedendo il richiamo di tutti gli alimenti che contengono gli additivi contaminati.
In Italia l’ultimo maxi-richiamo del 25 agosto riguardava i gelati di una nota ditta del settore e un preparato per dolci. Nelle settimane precedenti sono stati oggetto di provvedimenti molte tipologie di alimenti. L’elevato numero di notifiche, ha determinato una grande mole di lavoro per gli operatori e per i servizi ufficiali di controllo. Oltre alle attività di rintraccio/ritiro/richiamo si pongono anche i problemi della corretta categorizzazione dei prodotti contaminati e della gestione degli smaltimenti.
Gli ultimi aggiornamenti sulla maxi-allerta
L’utilizzo della farina di semi di carrube come addensante e stabilizzante è comune in molti prodotti. Possiamo ritrovarla nei prodotti a base di latte, nelle confetture, nelle carni trasformate e nei prodotti da forno. La presenza di ossido di etilene è vietata in Europa perché sostanza considerata cancerogena e mutagena.
Lo scorso giugno la sua presenza ha portato al richiamo di migliaia di prodotti confezionati in Francia. Il DGCCRF (French Ministry of Economy and Finances), nel comunicato stampa del 15 giugno 2020, ha elencato più di 7000 prodotti con valori di ossido di etilene fuori limite massimo, tempestivamente ritirati dal mercato. L’allerta si riferiva in modo particolare ai gelati, che sono stati considerati a rischio per la presenza nella loro composizione di due stabilizzanti (farina di semi di carrube, gomma di guar).
La Commissione europea il 16 luglio ha ribadito la disposizione del ritiro di tutti i prodotti anche se la presenza di ossido di etilene nel prodotto finito risulta minima; nell’impossibilità di stabilire un livello di esposizione sicuro per i consumatori, c’è un potenziale rischio per la salute umana. Anche gli alimenti che contengono l’additivo alimentare codice E410 contaminato devono quindi essere ritirati dal mercato. “Non è possibile definire un livello di esposizione sicuro per i consumatori e quindi qualsiasi livello a cui i consumatori possono essere esposti, presenta un rischio potenziale; di conseguenza, è necessario, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute, che gli operatori del settore alimentare o dei mangimi che hanno immesso tali prodotti sul mercato dell’UE ritirino, sotto il controllo delle autorità nazionali competenti, tali prodotti dal mercato dell’UE e li richiamino dai consumatori”.
Ma come vanno smaltiti i prodotti contaminati con ossido di etilene?
Secondo norme ambientali come rifiuti o utilizzando le norme sanitarie sui sottoprodotti per i prodotti contaminati contenenti materie prime di origine animale?
E’ evidente che lo smaltimento di una serie di prodotti contaminati, pone particolari problemi di sicurezza per l’uomo, per gli animali e per l’ambiente. Per questo motivo i servizi veterinari e i servizi che si occupano di igiene degli alimenti, sono tenuti a supervisionare la corretta gestione delle allerte da parte degli operatori anche nella fase di smaltimento, mantenendo l’identificazione e la tracciabilità fino al trattamento presso impianti autorizzati.
Se per i sottoprodotti che si generano negli allevamenti, stabilimenti di macellazione e lavorazione delle carne , del pesce, del latte, delle uova, l’inquadramento legale sulle modalità di smaltimento è ben definito, per quanto riguarda la gestione dei prodotti non conformi a seguito di allerta ci possono essere dei dubbi per alcuni operatori ed in particolar modo per quelli della distribuzione.
Sulla corretta modalità di smaltimento dei prodotti interessati da provvedimenti di richiamo/ritiro a livello di distribuzione finale è necessario che il Ministero della Salute fornisca indicazioni univoche agli operatori per indirizzarli verso le modalità di smaltimento corrette, permettendo cosi ai servizi delle AUSL di migliorare le attività di verifica sulle gestione dell’allerta in ottemperanza alle disposizioni contenute nei regolamenti 1069/2009 e 142/2011 e nelle norme relative alla gestione dei rifiuti.
Recentemente nel Decreto 111 del 25/2/2021 dell’Ats Brescia (Piano per l’azione veterinaria nelle emergenze epidemiche e non epidemiche) vi è uno specifico riferimento sulla modalità di smaltimento degli alimenti di origine animale non edibili, per l’invio ad impianti autorizzati al trattamento dei SOA, in conformità al regolamento 1069/2009.
A cura redazione www.sivempveneto.it – 29 agosto 2021