La maggioranza sembra aver fatto dietrofront sul blitz d’agosto sulle pensioni di anzianità, almeno per quanto riguarda servizio militare e laurea. A questo punto però quali sono i punti fermi sulle pensioni introdotti dalle due manovre, quella di luglio (decreto legge 98 convertito dalla legge 111) e quella di Ferragosto (decreto legge 138)? Quali quelli cancellati e in discussione? Ecco i provvedimenti certi. Sono quelli della manovra di luglio, convertita dalla legge 111 del 15 luglio 2011. I principali sono: Perequazione automatica. Viene introdotto un meccanismo di limitazione crescente della perequazione, cioè dell’adeguamento delle pensioni al costo della vita.
La limitazione non tocca le pensioni che arrivano fino a 1.428 euro, mentre viene riconosciuto solo il 70% della rivalutazione alle pensioni della fascia intermedia. Oltre i 2.300 euro viene confermato il blocco totale della perequazione. Dal 1° gennaio 2014, salvo ulteriori interventi futuri, riprenderà la disciplina ordinaria, senza alcun diritto di recuperare gli importi bloccati nel biennio 2012-2013.
Speranza di vita. Il sistema introdotto dalla manovra d’estate dello scorso anno (legge 122/2010) garantisce un adeguamento permanente dei requisiti pensionistici: ogni tre anni l’Istat certifica le speranze di vita e, se queste crescono, automaticamente crescono i requisiti anagrafici per le pensioni di vecchiaia e di anzianità. Questo sistema doveva entrare in vigore nel 2015, la “manovra di luglio” lo ha anticipato al 1° gennaio 2013. Da tale data, quindi, si verificherà una crescita secca di 3 mesi dei requisiti anagrafici di tutte le pensioni, di vecchiaia e di anzianità, e con cadenza triennale tali requisiti potranno ancora crescere.
Contributo di solidarietà. È una trattenuta secca che si applica sulle pensioni più alte. Sono previsti tre scaglioni: fino a 90 mila euro lordi di pensione, non si applica alcuna trattenuta. Per lo scaglione di pensione compreso tra 90 mila e 150 mila euro lordi, si applica una trattenuta del 5%; per lo scaglione successivo, la trattenuta cresce al 10%.
Quarant’anni di contributi. È una novità che riguarda i soggetti che vanno in pensione con 40 anni di contributi, e quindi non sono soggetti ad alcun requisito anagrafico. Per queste persone si introducono delle mini finestre che avranno l’effetto di ritardare il godimento della pensione (che fino a ieri non era soggetto a limiti). Per chi matura i requisiti nel 2012, la pensione slitta di un mese; i mesi salgono a due per chi matura il diritto nel 2013, e arrivano a tre per le pensioni maturate a partire dal 1° gennaio 2014. È escluso dalle regole chi matura la pensione entro il 31 dicembre 2011, oltre a un gruppo predefinito di 5mila persone, da selezionare tra quelle che matureranno il diritto dopo tale data e che abbiano determinate caratteristiche (lavoratori in mobilità, titolari di prestazioni a carico dei fondi di solidarietà).
Pensione di vecchiaia delle donne. Dal 1° gennaio 2020, inizieranno a crescere i mini scalini che nel 2032 porteranno l’anzianità anagrafica minima delle lavoratrici del settore privato a 65 anni (più i mesi aggiuntivi dovuti alla speranza di vita). Dal 2020 il requisito anagrafico di 60 anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia sarà incrementato di un mese. Dal 1° gennaio 2021 di ulteriori due mesi; dal 2022 di ulteriori 3 mesi, dal 2023 di ulteriori quattro mesi; dal 2024 di ulteriori cinque mesi e così via.
Provvedimenti cancellati
È saltata la stretta sulle pensioni di anzianità, che escludeva il servizio militare e gli anni di studi universitari dal calcolo dei 40 anni di contribuzione (contenuta nell’accordo di maggioranza sulla manovra di Ferragosto), misura a forte rischio di contenzioso.
Provvedimenti possibili
È possibile che venga anticipato al 2012 l’ultimo scalino relativo alle pensioni di anzianità, che attualmente è previsto per il 2013: i lavoratori dipendenti, per lasciare anticipatamente il lavoro – sommando età anagrafica e anzianità contributiva – devono raggiungere quota 97, con il vincolo di avere compiuto almeno 61 anni; i lavoratori autonomi, per lasciare anticipatamente il lavoro, devono invece raggiungere quota 98, con il vincolo di avere compiuto almeno 62 anni di età. Potrebbe anche arrivare uno scalone che prevede “quota 100” nel 2015. Non è poi escluso che venga anticipato al 2013 o addirittura al 2012 l’avvio del meccanismo di innalzamento dell’età pensionabile delle lavoratrici private (nel 2012 alle lavoratrici del pubblico impiego si applicherà il requisito dei 65 anni).
Ilsole24ore.com – 31 agosto 2011