Il Consiglio dei ministri ha approvato la legge di bilancio. Oltre al Ddl «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e al Documento programmatico di bilancio 2024, figurano: due decreti legislativi di attuazione della delega fiscale, «Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale» e «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi»; il decreto legge «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili».
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Ecco il documento integrale
La riforma dell’Irpef
La riforma dell’Irpef per il 2024 costerà circa 4,1 miliardi. Si stima anche una variazione di gettito “di addizionali regionale e comunale rispettivamente di -28,2 e -10,8 milioni, per una variazione totale di circa -4.149,9 milioni e una variazione di Tfr di circa -52,6 milioni. Nella complessiva perdita di gettito Irpef di 4,1 miliardi, si prevede una minore compartecipazione Irpef delle Regioni a Statuto Speciale/Province autonome di circa -382,2 milioni.
Spazio anche alle misure per la famiglia, con incentivi per la natalità e per le donne. Dovrebbero esserci poi 5 miliardi per i rinnovi dei contratti della Pa, altri 3 dovrebbero andare al comparto sanità, mentre sulle pensioni la partita sarebbe ancora aperta.
Delega fiscale
Per quanto riguarda la delega fiscale, la bozza prevede gli scaglioni di reddito e le relative aliquote fiscali da applicare, con un riordino da 4 a 3 delle aliquote Irpef. Fino a 28.000 euro di reddito l’aliquota è 23%, oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro è il 35% e oltre 50.000 euro è il 43%. Nel 2024 la detrazione prevista per i redditi da lavoro fino a 8mila euro è innalzata a 1.955 euro, da 1880.
Per chi ha redditi superiori a 50mila euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, spettante per l’anno 2024 è diminuito di un importo pari a euro 260 per gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal citato testo unico delle imposte sui redditi o da qualsiasi altra disposizione fiscale; le erogazioni liberali a favore delle Onlus, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche; le erogazioni liberali in favore dei partiti politici; le erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore; i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.
Nuove assunzioni
Aumentano del del 20% gli sgravi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. «Per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato» ammesso in deduzione «è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all’incremento occupazionale», cioè al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni. Non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.
Pensioni
Il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti si applica anche ai pensionati: “Questo ci consente di continuare il nostro lavoro di sostegno alle pensioni più basse” illustra la premier.
A questo si aggiunge la rivalutazione delle pensioni in rapporto all’inflazione: altra misura che cuba complessivamente circa 14 miliardi di euro. “Noi abbiamo lavorato più o meno come avevamo fatto lo scorso anno”. Il governo ha deciso di rivalutare al 100% le pensioni fino a 4 volte la minima e al 90% quelle da 4 a 5 volte la minima, per poi a scendere man mano che aumenta l’importo della pensione.
Viene confermata anche la super rivalutazione delle pensioni minime per gli over 75 anni.
“Interveniamo su alcune situazioni di squilibrio: abbiamo cominciato a dare un segnale sulle pensioni delle quali non si è mai occupato nessuno. I precedenti governi hanno sempre dato la priorità a chi era già in pensione, noi abbiamo invece continuato a lavorare soprattutto per chi era prevalentemente nel sistema retributivo, ritenendo che chi è completamente nel sistema contributivo, cioè le future pensioni, potesse essere un problema da rinviare del quale poi qualcuno si sarebbe occupato. Questo sta creando degli squilibri e delle disparità che sono dal nostro punto di vista sbagliate”.
Da qui, una delle misure adottate è l’eliminazione del vincolo che prevede che chi è nel contributivo possa andare in pensione una volta raggiunta l’età prevista solo se ha raggiunto un importo pensionistico pari a 1,5 volte la pensione sociale: cioè, oggi, se l’importo di una pensione che è frutto di contributi, e che quindi è del pensionato, è inferiore a 1,5 volte la pensione sociale, io non ho diritto più ad andare in pensione quando l’età me lo consente. Secondo noi questa misura non è corretta e abbiamo rimosso questo vincolo”.
Sul tema delle pensioni, Ape sociale e Pensione donna vengono sostituiti da un unico Fondo per la flessibilità in uscita, che consente di andare in pensione a 63 anni con 36 anni di contributi per i caregiver, per i disoccupati, per i lavori gravosi, per i disabili e con 35 anni per le donne, come prevedeva Opzione donna.
Sanità
2,3 miliardi vanno poi alla sanità: “Ci sono 3 miliardi in più rispetto a quanto previsto: questi 3 miliardi sono destinati tutti a un’unica priorità, che per noi è l’abbattimento delle liste d’attesa. Una priorità che intendiamo perseguire con due misure” spiega Meloni.
La prima è il rinnovo del contratto del comparto sanitario e la seconda la detassazione sia degli straordinari che dei premi di risultato legati a obiettivi di abbattimento delle liste d’attesa: tutti i 3 miliardi vanno a concentrarsi su un unico grande obiettivo che è l’abbattimento dei tempi infiniti che oggi tutti noi dobbiamo sopportare per poter fare una visita o un esame nel Sistema Sanitario Nazionale.
Su questo punto la premier si sofferma per fare qualche precisazione: “Nei giorni scorsi ho sentito un po’ di tutto, ho visto molte polemiche sul fatto che noi avremmo tagliato i fondi alla sanità. Ma mi corre l’obbligo di segnalare che con i quasi 136 miliardi di euro che raggiunge quest’anno il Fondo Sanitario Nazionale, noi raggiungiamo il più alto investimento mai previsto per la sanità. Per capirci, nel 2019, prima del Covid, il Fondo sanitario ammontava a 115 miliardi di euro, 20 miliardi di euro in meno negli anni del Covid quando il Fondo viaggiava tra i 122 e i 127 miliardi di euro, vaccini compresi. Quindi mi sembra un po’ forte sostenere che con 136 miliardi questo governo taglia la sanità. Certo si può fare il giochetto che è stato fatto di dire che scende in rapporto al Prodotto interno lordo, perché ci sono stati anni precedenti nei quali scendeva, ma adesso fortunatamente il Pil sale”.
Nuovi contratti per la sicurezza
La premier Giorgia Meloni: «Voglio dire con chiarezza che per noi la priorità quest’anno è soprattutto il rinnovo del contratto del comparto sicurezza. Penso non si possa più accettare una realtà in cui un poliziotto guadagna per lo straordinario poco più di 6 euro l’ora, meno quanto prenda un collaboratore domestico: bisogna intervenire. La priorità per noi è rinnovo comparto difesa e sicurezza».
Fondi asilo
Il governo non conferma il taglio dell’Iva sui prodotti della prima infanzia, «ma aggiungiamo tre misure: continuiamo a lavorare sul congedo parentale, aggiungendo un ulteriore mese. Aumentiamo il fondo per gli asili nido: al secondo figlio l’asilo e’ gratis, sono circa 180 milioni di euro, previsti, ma la misura più significativa di un miliardo di euro stanziato e’ la decontribuzione delle madri, lo Stato pagherà i contributi previdenziali».
Prodotti prima infanzia
Nella nuova legge di bilancio «non confermiamo il taglio dell’Iva per i prodotti della prima infanzia perché è stato assorbito dagli aumenti di prezzo e non penso valga la pena rinnovare questa misura, mentre “ontinuiamo a lavorare sul congedo parentale», rafforzandolo.
Ecco, più nel dettaglio, le linee guida del documento
Articolo 1 – Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
1. Per l’anno 2024, nella determinazione dell’imposta sul reddito sulle persone fisiche, l’imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall’articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.
2. Per l’anno 2024, la detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è innalzata a 1.955 euro.
3. Per l’anno 2024 la somma a titolo di trattamento integrativo, di cui all’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
4. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per i periodi d’imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.
Articolo 2 – Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali
1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, spettante per l’anno 2024 in relazione ai seguenti oneri, determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è diminuito di un importo pari a euro 260:
a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal citato testo unico delle imposte sui redditi o da qualsiasi altra disposizione fiscale;
b) le erogazioni liberali a favore delle Onlus, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche di cui all’articolo 15, comma 1.1;
c) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
d) le erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore di cui all’articolo 83, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
e) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
Articolo 3 – Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
1. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita dall’articolo 1 il termine di cui all’articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l’anno di imposta 2024, è differito al 15 aprile 2024.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 maggio 2024, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall’articolo 50, comma 3, quarto periodo, del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
3. Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall’articolo 1, i comuni per l’anno 2024, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, modificano gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
4. Per i comuni nei quali nell’anno 2023 risultano vigenti le aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate per scaglioni di reddito e che non adottano la delibera di cui al comma 3 nel rispetto del termine di cui al medesimo comma o non la trasmettono entro il termine stabilito dall’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l’anno 2024 l’addizionale comunale si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; a tal fine trova applicazione la prima, la terza e la quarta aliquota vigenti nel comune nell’anno 2023, con l’eliminazione della seconda aliquota.
Articolo 4 – Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni
1. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in attesa della completa attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera a) della legge 14 agosto 2023, n. 111 e della revisione delle agevolazioni a favore degli operatori economici, per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all’incremento occupazionale determinato ai sensi del comma 3 e nel rispetto delle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo. L’agevolazione di cui al primo periodo spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni. L’agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.
2. Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente. L’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
3. Il costo riferibile all’incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che, in sede di redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile si assumono le corrispondenti voci di costo del personale. I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente.
4. Nessun costo è riferibile all’incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.
5. Al fine di incentivare l’assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo di cui al comma 3 riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile, è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo assunto rientra in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1.
6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati in modo da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10 per cento del costo del lavoro sostenuto per dette categorie.
7. Nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto delle disposizioni del presente articolo. Nella determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo.
Articolo 5 – Abrogazioni
1. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, sono abrogati l’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e i commi da 549 a 552 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, sino ad esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.
Articolo 6 – Disposizioni finanziarie
1. Le maggiori entrate derivanti dagli articoli 2 e 5, pari a (annualità da decidere), sono destinate al fondo (da decidere) e utilizzate per la copertura dei decreti di attuazione della legge delega.
2. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, pari al numero di singole annualità, si provvede mediante utilizzo del fondo di cui al comma 1.
Articolo 7 – Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.