Il Fondo sanità l’anno 2020 verrà incrementato di 2 mld e per l’anno 2021 di ulteriori 1,5 mld. Aumenti subordinati, però, alla stipula entro il 31 gennaio 2019 di una specifica Intesa in Stato Regioni per il Patto per la salute 2019-2021 che contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi. Dal 2019 10 mln in più per le borse di studio per la medicina generale, mentre i fondi per i contratti di formazione specialistica salgono di 22,5 mln per il 2019, 45 mln per il 2020, 68,4 mln per il 2021, 91,8 mln per il 2022 e di 100 mln a decorrere dall’anno 2023. LA NUOVA BOZZA
Tarda ancora il testo ufficiale della manovra (che sarebbe dovuto pervenire entro lo scorso 20 ottobre) e che dovrebbe comunque essere trasmesso alle Camere mercoledì prossimo come è trapelato oggi da fonti del Governo. In attesa del testo definitivo la redazione di Quotidiano Sanità ha potuto visionare una nuova bozza rispeto a quella della settimana scorsa. Rispetto a quanto circolato nelle scorse settimane si registrano alcune novità, riguardanti in particolare l’importo dello stanziamento per il Fondo sanitario nazionale dal 2019 al 2021, e lo stanziamento di nuovi fondi per edilizia sanitaria, le borse di studio per la medicina generale ed i contratti per la formazione specialistica.
Finanziamento Ssn. Come già annunciato dalla ministra della Salute Giulia Grillo nei giorni scorsi, il Fondo si attesterà a 114,4 mld. Una cifra destinata a crescere nei prossimi anni. Il Fsn verrà infatti incrementato di 2 mld per il 2019 e per l’anno 2021 di ulteriori 1,5 mld. Questi aumenti, però, subordinati, però, alla stipula entro il 31 gennaio 2019 di una specifica Intesa in Stato Regioni per il Patto per la salute 2019-2021 che contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi.
– la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell’accesso alle cure;
– il rispetto degli obblighi di programmazione a livello nazionale e regionale in coerenza con il processo di riorganizzazione delle reti strutturali dell’offerta ospedaliera e dell’assistenza territoriale, con particolare riferimento alla cronicità e alle liste d’attesa;
– la valutazione dei fabbisogni del personale del Ssn e riflessi sulla programmazione della formazione di base e specialistica e sulle necessità assunzionali, ricomprendendo l’aggiornamento del parametro di riferimento relativo al personale;
– l’implementazione di infrastrutture e modelli organizzativi finalizzati alla realizzazione del sistema di interconnessione dei sistemi informativi del Ssn che consentiranno di tracciare il percorso seguito dal paziente attraverso le strutture sanitarie e i diversi livelli assistenziali del territorio nazionale tenendo conto delle infrastrutture già disponibili nell’ambito del sistema Tessera Sanitaria e del fascicolo sanitario elettronico;
– la promozione della ricerca in ambito sanitario;
– l’efficientamento e appropriato uso dei fattori produttivi, ordinata programmazione del ricorso agli erogatori privati accreditati;
– la valutazione del fabbisogno di interventi infrastrutturali di ammodernamento tecnologico.
Formazione medici medicina generale. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione si propone di incrementate di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019 le risorse vincolate sul Fondo sanitario nazionale.
Contratti formaziona specialistica. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici viene autorizzata una spesa incrementata di 22,5 milioni di euro per il 2019, di 45 milioni di euro per il 2020, di 68,4 milioni di euro per il 2021, di 91,8 milioni di euro per il 2022 e di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023.
Finanziamento programmi di edilizia sanitaria. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l’importo fissato dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, rideterminato in 24 miliardi di euro dall’articolo 2, comma 69 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è elevato a 26 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l’assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L’incremento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilità a valere sui citati 24 miliardi di euro.
Conseguentemente, il Fondo investimenti enti territoriali viene ridotto di 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 200 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2031 e di 100 milioni di euro nel 2032, con corrispondente incremento delle risorse necessarie all’attuazione del programma di edilizia sanitaria.
Riduzione liste d’attesa. Si conferma che, per l’attivazione di interventi volti a ridurre, anche in osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (Pngla), i tempi d’attesa nell’erogazione delle prestazioni sanitarie viene autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021. Le risorse sono ripartite in favore delle regioni secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto.
L’azione di monitoraggio verrà effettuata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
Rinnovo contratti. Quanto al rinnovo contrattuale 2019-2021, si spiega: “Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019 – 2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente”.
Giovanni Rodriquez – Quotidiano sanita
29 ottobre 2018