No a taglio 1 mld Fsn 2018, no a stretta su Piani di rientro ospedali e esclusione sanità da proroga graduatorie concorsi. E ancora tutta la partita sul farmaco con il niet a limiti su gare in equivalenza terapeutica (su revisione tetti spesa e payback le Regioni non hanno proposto emendamenti ma hanno chiesto modifiche anche considerando il Tavolo ad hoc sulla governance). Il parere e gli emendamenti delle regioni
Oggi le Regioni hanno dichiarato il parere favorevole alla Legge di Bilancio ma condizionando il sì all’accoglimento di alcuni emendamenti considerati “Salva-vita” e altre proposte di modifica ma non così urgenti.
Ecco in sintesi gli emendamenti ‘Salva vita’ delle Regioni:
Fondo sanitario 2018. Le Regioni chiedono di reintrodurre il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard per l’anno 2018 a 114.998 milioni (nella Legge di Bilancio è fissato a 114 mld), così come sancito nell’intesa in sede di Conferenza Stato/Regioni sui Lea del 7 settembre 2016.
Graduatorie dei concorsi. Escludere sanità da proroga idonei
Le Regioni condividono che, nel caso il Governo intenda prorogare le graduatorie dei concorsi sia prevista l’esclusione del settore sanitario, a meno che la Regione, motivatamente, decida in maniera diversa.
Utilizzo del 50% delle risorse per la libera professione per effettuare nuove assunzioni di medici, in attesa che vengano definiti i fabbisogni standard. L’emendamento prevede che “le risorse attualmente utilizzate – ai sensi dell’art. 55 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria e SPTA (libera professione) – ai fini della riduzione delle liste d’attesa derivanti anche da carenze di organico ai sensi dell’art. 55 CCNL Dirigenza 2000, possano, fino al 50% del costo sostenuto nel 2016, sulla base di scelta discrezionale aziendale, essere impiegate per l’assunzione a tempo indeterminato di personale destinato a sopperire alla scopertura lavorativa derivante presumibilmente dalla limitazione d’orario in parola”.
“La possibilità introdotta da tale norma – rilevano le Regioni – pare opportuna, pure in attesa della definizione di standard al fine di determinare il fabbisogno dei professionisti sanitari a livello nazionale – da definire sia per l’ambito ospedaliero, territoriale e per i dipartimenti di prevenzione – per le economie immediate che è suscettibile di produrre. L’assunzione di personale medico, tenuto conto del numero medio di ore lavorate annue, genera un risparmio rispetto al ricordo alle “prestazioni aggiuntive” ex art. 55, comma 2 del CCNL 8/6/2000. La norma appare infine coerente e orientata rispetto alle considerazioni espresse dalla sentenza della Corte dei Conti – Lazio n.33/2015, e non determina oneri sui saldi di finanza pubblica”.
Proposta per quantificare il limite di costo in materia di personale a livello di regione e non più di singola azienda. “La norma – specificano le Regioni – consente di quantificare il limite di costo in materia di personale di cui all’articolo 2, comma 71, della L. 191/2009 a livello di regione e non più di singola azienda. Le regioni sono comunque tenute ad emanare atti di programmazione e indirizzo rivolte alle proprie aziende ed enti del SSR dirette a garantire il rispetto del limite di spesa a livello aggregato. La disposizione non determina oneri sui saldi di finanza pubblica”.
Proroga contratti flessibili per personale addetto alla ricerca negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e istituti zooprofilattici sperimentali. In attesa di una complessiva revisione della accesso all’attività di ricerca, delle modalità di inquadramento del relativo personale e delle tipologie contrattuali costitutive del rapporto di lavoro, per le Regioni “occorre consentire agli IRCCS e IZS di continuare ad avvalersi di personale che ha ormai acquisito notevole expertise nel campo della ricerca. A decorrere, infatti, dal 1 gennaio 2017 si introduce anche per le pubbliche amministrazioni il divieto posto dal d.lgs. 81/2015 (cd. Jobs Act) di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro personali e continuative, le cui modalità esecutive sono organizzative dal committente. In tale contesto, nelle more della ridefinizione del quadro normativo di riferimento, si ritiene opportuno introdurre la disposizione proposta, finalizzata al garantire la continuità nell’attuazione delle attività di ricerca negli istituti considerati”.
Costo del Personale con riferimento all’anno 2004 meno l’1,4%. Le Regioni chiedono il ripristino delle misure di contenimento della spesa previgenti alla Legge n.190/2014 finalizzate alla salvaguardia dell’equilibrio economico dei singoli sistemi sanitari regionali e di prevedere oltre al rispetto dell’equilibrio economico anche un percorso di riduzione graduale della spesa del personale per gli anni dal 2015 al 2020 senza l’obbligo del rispetto nell’anno 2020 del tetto di spesa relativo all’anno 2004 meno l’1,4%.
Farmaceutica. Le Regioni ritengono di estrema importanza concludere, i lavori del tavolo sulla governance farmaceutica, in particolare la questione del Pay back anni pregressi, proponendo che siano le Aziende produttrici a fornire i dati che le Regioni dovranno controllare. In questo senso c’è la richiesta (ma non gli emendamenti) per aumentare la quota di payback sulle aziende e rimodulazione tetti in favore degli acquisti diretti. Ma non solo, no alla norma che vieta la possibilità alle centrali di acquisto di eseguire gare in equivalenza terapeutica e no a stravolgimenti del codice degli appalti per le gare sui farmaci biologici a brevetto scaduto per i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari. Sono queste le proposte di modifica elaborate e approvate dalla commissione Salute delle Regioni rispetto all’art. 59 della Manovra in tema di spesa farmaceutica (vedi tutte le misure sulla farmaceutica in sintesi).
Piani di rientro delle Aziende ospedaliere e degli IRCCS Eliminare il previsto abbassamento al 5% dello scostamento tra costi e ricavi o a 5 milioni di euro (oggi è 10% o 10 mln scostamento costi-ricavi) in valore assoluto per l’individuazione delle aziende ospedaliere o degli IRCCS che andrebbero in piano di rientro in quanto. “Si creerebbe una disparità di trattamento rispetto alla legislazione vigente ed un aumento del numero complessivo di queste strutture sottoposte ad interventi di efficientamento”.
Incompatibilità con la nomina a commissario ad acta dei presidenti Regioni si applica solo in caso di nuovi commissariamenti. “L’emendamento – sottolineano le Regioni – è finalizzato a circoscrivere l’incompatibilità ex lege, tra la nomina a commissario ad acta e l’affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento, nelle sole fattispecie dei nuovi commissariamenti”.
Disposizioni in materia di indennizzo per danni da emotrasfusioni e vaccinazioni. Richiesta delle Regioni al Governo di saldare la quota degli indennizzi pari a 173 mln. “L’emendamento si rende necessario in quanto le Regioni ai sensi dell’art. 1 comma 586 della Legge 208/2015, hanno anticipato per gli anni 2015 e 2016 le risorse per tale funzione e sono ancora in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute. Si rende necessario altresì ripristinare il capitolo a regime per l’esercizio di tale funzione a decorrere dall’anno 2017”.
Clausole di salvaguardia Regioni a statuto speciale e Province autonome.
Si chiede di voler inserire la clausola di salvaguardia per cui “le disposizioni della Legge di Bilancio sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”,
Altro emendamento quello che prevede la non applicazione delle misure sui piani di rientro per le Aziende ospedaliere per le Regioni e Province autonome.
Chiesta anche la non applicazione alle province autonome della norma che prevede che alla rideterminazione del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard si debbano attenere anche le province autonome.
Emendamento definizione forme premiali sanità. In considerazione della limitazione delle misure premiali via sperimentale al solo 2017 si ritiene opportuno sopprimere il riferimento al carattere «permanente» della perdita del diritto di accesso alle forme premiali previste, considerato che le misure non risultano strutturali.
Gli altri emendamenti (Non sono presenti nel dossier dalle Regioni ma sono stati comunicati al Governo ndr.):
Acquisizioni di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione da parte di enti del SSN.
La disposizione consente agli enti del SSN delle regioni in equilibrio economico di derogare al vincolo di costo in materia di assunzioni a tempo determinato ovvero con convenzioni o Co.Co.Co., posto dal comma 28 dell’articolo 9, del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, pur imponendo agli stessi enti di attuare un percorso di graduale riduzione della spesa per le acquisizioni del predetto personale fino al totale conseguimento nell’anno 2020
Stabilizzazione personale medico e sanitario.
Con questa disposizione si intende affrontare la questione delle lavoratrici e dei lavoratori precari inseriti con diverse tipologie contrattuali “flessibili” nei servizi degli enti e aziende del SSN, prevedendo una integrazione del DPCM 6.3.2015, anche con riferimento al personale medico in servizio presso i servizi di emergenza e urgenza per i quali si prevede il requisito del rapporto di lavoro autonomo o convenzionato.
La disposizione trova copertura nell’ambito della quota di finanziamento del SSN finalizzata a rimborsare alle regioni gli oneri derivanti dal processo di assunzione e stabilizzazione del personale del SSN, prevista dall’art.59, comma 13.
Proposta che consenta la reinternalizzazione di servizi sanitari qualora la gestione diretta risparmi.
La disposizione è diretta ad agevolare, sulla base di indirizzi fissati dalle regioni, la reinternalizzazione di servizi sanitari in precedenza affidati all’esterno (v. art. 6 bis d.lgs. 165/01), qualora si attesti che la stessa determina economie di gestione rispetto all’assegnazione in appalto.
Inidoneità e inabilità del personale dipendente del SSN – Integrazione composizione della commissione medica di verifica con un rappresentante regionale.
Con la disposizione si prevede di integrare la commissione medica di verifica di cui ai DPR n.461/2001 e n.171/2011 con un rappresentante della Regione
Premialità. Quota Fondo indistinto incrementato dello 0,5% per Regioni inadempienti ma che hanno presentato miglioramenti.
Le regioni chiedono che al comma 4 dell’articolo 58 del DDL di bilancio 2017 (A.C. 4127) i periodi da “la quota di premialità di cui all’articolo 2, comma 68, lettera c), della legge …” a “un programma di miglioramento e riqualificazione di determinate aree del servizio sanitario regionale, anche” sono riformulati nel modo che segue:
“la misura fissata al livello del 97 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta, di cui all’articolo 2, comma 68, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modifiche ed integrazioni, è incrementata di una quota pari allo 0,50 per cento per quelle regioni che, pur risultando inadempienti nell’ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, abbiano, nell’anno precedente, presentato miglioramenti”.
Il comma 5 dell’articolo 58 del DDL di bilancio 2017 (A.C. 4127) è sostituito dal seguente:
“Conseguentemente, per le stesse regioni di cui al comma 4, la quota di finanziamento condizionata alla verifica positiva degli adempimenti regionali, di cui all’articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modifiche ed integrazioni, è ridotta al 2,50 per cento”.
I commi 6, 7 e 8 dell’articolo 58 del DDL di bilancio 2017 (A.C. 4127) sono soppressi.
Medici pubblici in pensione. Tra le richieste al Governo vi è anche d’inserire il divieto per i medici pubblici in pensione di lavorare nel privato accreditato.
QS – 17 novembre 2016