È questa l’ipotesi più accreditata dopo diverse sedute inconcludenti in Commissione Bilancio della Camera dove non è stato votato ancora nessun emendamento, compresi quelli del Governo. Il timig dovrebbe quindi prevedere, salvo sorprese dell’ultimo minuto, che l’approdo in assemblea slitti a metà pomeriggio. Il testo potrebbe arrivare in Aula anche senza mandato del relatore. Possibile un avvio della discussione oggi pomeriggio, una seduta notturna tra giovedì e venerdì e la chiusura dei lavori entro la giornata del 23 dicembre
Quotidiano sanita. Lavori ancora bloccati in commissione Bilancio alla Camera sugli emendamenti alla manovra. Nessun emendamento è stato ancora approvato. I relatori non hanno presentato le loro proposte di modifica e gli emendamenti del Governo non sono stati discussi.
A questo punto si fa largo l’ipotesi di un possibile slittamento di qualche ora per l’approdo in assemblea del testo inizialmente previsto per le ore 13 di oggi, mercoledì 20 dicembre, orario fissato dalla capigruppo di ieri sera. Il testo potrebbe arrivare in aula anche senza mandato del relatore. L’iter al momento più plausibile prevede un avvio della discussione generale dell’assemblea oggi pomeriggio, poi una seduta notturna tra giovedì e venerdì e la chiusura dei lavori, molto probabilmente con voto di fiducia su un maxiemendamento del Governo, entro la giornata del 23 dicembre.
Tra le nuove proposte presentate dal governo nel fine settimana in commissione Bilancio, alcune riguardano la sanità, a cominciare dalla misura anticipata nelle scorse settimane dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, durante il suo intervento in Parlamento sulle linee di indirizzo del suo dicastero. Parliamo quindi dell’emendamento che istituisce, con l’articolo 97-bis, nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato “Fondo per l’implementazione del Piano Oncologico nazionale 2022-2027 – PON”, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l’assistenza al malato oncologico.
Altro emendamento presentato, e anch’esso preannunciato da Schillaci, riguarda l’anticipo al 1° gennaio 2023 dell’incremento dell’indennità di pronto soccorso già riconosciuta al personale della dirigenza medica e al personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale operante nei servizi di pronto soccorso, dall’articolo 1, comma 293, della legge n. 234 del 2021. Il testo della manovra inizialmente prevedeva l’incremento di 200 milioni di euro annui solo a decorrere dall’anno 2024, nell’ambito dei rispettivi contratti collettivi di lavoro, nei limiti degli importi annui lordi di 60 milioni di euro per la dirigenza medica e di 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità, in ragione dell’effettiva presenza in servizio.
E poi, un ulteriore emendamento introduce l’articolo 97-bis che prevede un incremento delle risorse di cui all’art. 7 della legge n.362 del 14 ottobre 1999 finalizzate a Mef colmare le differenze retributive determinatesi tra il personale sanitario e non sanitario in servizio presso il Ministero della salute.
Ancora, un altro emendamento con l’articolo 58-bis modifica le percentuali di rendimento pensionistico contenute nella “Tabella A” della legge 965/1965 per le Gestioni pensionistiche ex-INPDAP, ossia Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL), Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS) e Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e nella “Tabella A” della legge 16/1986 per la Gestione degli Ufficiali giudiziari (CPUG).
In fine un ultimo emendamento del Governo prevede l’inserimento, dopo I’articolo 96, di un Art. 96-bis che interviene sulla quota premiale nell’ambito del finanziamento del Ssn.
Questo il testo:
I. Per l’anno 2022 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è pari allo 0,40 per cento delle predette risorse.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”.
Giovanni Rodriquez
20 dicembre 2022
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